Come ottenere in anticipo il 40% della Cassa Integrazione.
Alla luce delle modifiche apportate dal DL. N. 52 2020 del 16 giugno, lo scorso sabato 27 giugno è stata pubblicata la circolare INPS n. 78 sulla Cassa Integrazione.
L’INPS si è focalizzato principalmente sul tema:
-della cassa integrazione ordinaria,
-dell’assegno ordinario,
-della cassa in deroga,
con pagamento diretto dell’INPS anticipato del 40 per cento entro 15 giorni dalla richiesta.
Vediamo, quindi, come ottenere l’anticipo del 40% della Cassa Integrazione.
Come ottenere in anticipo il 40% della Cassa Integrazione
Indice dei contenuti
Cassa Integrazione Ordinaria
Le aziende che intendono ricorrere alla Cassa Integrazione, dovranno inoltrare domanda direttamente all’ INPS entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Bisognerà farlo inviando l’elenco dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore.
L’ente entro 15 giorni può per autorizzare le domande e anticipare subito il 40% delle ore autorizzate.
Il restante 60%, sarà pagato quando riceverà tutta la documentazione con le ore di Cig effettivamente usufruite.
La Cassa Integrazione in deroga
Stesso iter anche per le CIG in deroga, che quindi non prevedono più l’intervento della Regione. Importante novità dunque che permetterà di velocizzare anche l’emissione dei pagamenti.
La nuova procedura è valida solo per le nuove richieste di Cig.
Per quelle in corso (fino a 9 settimane) bisognerà attendere l’iter classico che prevede dunque le verifiche delle Regioni e i tempi tecnici di pagamento dell’INPS.
Assegni Ordinari
Anche per gli anticipi dell’assegno la nuova procedura vale solo per i nuovi periodi autorizzati da quando è entrato in vigore il DL Rilancio.
Modalità di Pagamento
L’anticipo viene corrisposto direttamente dall’INPS ai lavoratori che l’azienda, indica come potenziali.
L’INPS procede a disporre il pagamento dell’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. La misura dell’anticipazione come già detto, è pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato. Ai fini del pagamento dell’importo residuo a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello SR41.
Il modello dovrà contenere tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale .
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