Come mandare via di casa l’ex coniuge dopo la separazione?
Il Giudice durante il giudizio di separazione o divorzio e con la sentenza, assegna all’uno o all’altro coniuge la casa familiare.
La sorte della casa familiare è il problema più rilevante nei procedimenti della separazione, a volte anche in caso di divorzio, a meno che non sia stata in precedenza decisa una disciplina definitiva, come ad esempio nel caso di vendita dell’immobile.
La regola generale impone al giudice, in assenza di accordo tra i coniugi, di assegnare la casa familiare tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli.
La casa familiare è, infatti, generalmente assegnata al coniuge con cui il figlio o i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti convivono o a quello a cui sono affidati.
Come mandare via di casa l’ex coniuge dopo la separazione?
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Accade spesso che il coniuge non assegnatario della casa non voglia lasciare l’abitazione. Le motivazioni della scelta sono diverse. A volte, il coniuge non assegnatario è anche il proprietario dell’immobile e per questo motivo non riesce ad accettare la scelta del giudice. Altre volte, non ha altri posti in cui andare e pertanto non vuole allontanarsi. Altre volte ancora, assume questo atteggiamento solo per infastidire l’ex coniuge.
Cosa succede quindi quando l’ex coniuge non rispetta la sentenza e non si allontana dalla casa affidata all’altro coniuge?
La legge parla di attribuzione del godimento della casa al coniuge assegnatario derivante dal provvedimento di assegnazione.
Si tratta, quindi, di un diritto personale di godimento. Diritto che viene violato nel momento in cui, seppur in presenza di un titolo esecutivo, ossia della sentenza di separazione, il coniuge non assegnatario non va via.
Quali gli strumenti a disposizione del coniuge assegnatario
Per allontanare il coniuge non assegnatario e rientrare nel possesso del bene, il coniuge assegnatario deve iniziare l’esecuzione per consegna o per rilascio ex artt. 605 e seguenti del c.p.c..
L’atto di precetto e l’esecuzione per il rilascio dell’immobile
Il coniuge assegnatario della casa familiare munito del titolo esecutivo su cui verrà apposta la formula esecutiva deve iniziare la procedura predisponendo un atto di precetto per il rilascio dei beni immobili ex art. 605 c.p.c..
Il precetto è l’atto con il quale si intima a colui che continua ad occupare l’immobile di allontanarsi in un termine temporale.
In questo caso, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Decorso inutilmente il termine di cui al precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si recherà sul luogo per effettuare ai sensi dell’art. 608 c.p.c. l’esecuzione vera e propria.
Nel caso in cui l’esecuzione abbia per oggetto il rilascio di beni immobili, l’intervento dell’ufficiale giudiziario è preceduto dalla notifica di un avviso alla parte che dovrà rilasciare l’immobile.
Con un preavviso di almeno 10 giorni, si comunica al coniuge che deve allontanarsi di casa. Inoltre si indica la data e l’ora in cui l’ufficiale giudiziario procederà all’esecuzione.
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