Come intestare la casa ai figli senza donazione anche se minori e con le agevolazioni fiscali

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Uno degli istituti giuridici più diffusi tra i privati è sicuramente la donazione. Molti genitori infatti preferiscono disporre dei propri beni, mediante tale istituto giuridico, prima del passaggio a miglior vita.
Tuttavia, nonostante i vantaggi fiscali di tale istituto giuridico, non sono pochi i suoi punti deboli, soprattutto dopo la morte del donante.

Infatti, nonostante sia un atto di generosità del de cuius, potrebbe poi avere effetti spiacevoli per chi lo riceve. Ciò in quanto in determinati casi l’atto si presta ad essere oggetto di impugnazione da parte di altri eredi legittimari. Conseguentemente il donatario si troverebbe impossibilitato ad esercitare i propri diritti e corre il rischio di dover restituire il bene ricevuto, nonostante vi abbia apportato migliorie e speso soldi. Pertanto ci sarebbe poco da fare per gli eredi che hanno ricevuto la casa in donazione se non passano 10 anni.

Inoltre è molto diffusa anche la prassi di donare la casa al figlio o al nipote minore. In tal caso è però necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, comportando ulteriori spese per la parte donante. Il giudice autorizzerà l’acquisto se lo ritiene di evidente utilità per il minore. Nel caso in cui l’immobile sia gravato da un mutuo o da ipoteche difficilmente autorizzerà tale disposizione a favore del minore.

Come intestare la casa ai figli senza donazione anche se minori e con le agevolazioni fiscali

Qualora siano i genitori a volere donare la casa al minore, questi interverrebbero nell’atto sia come donanti, sia come rappresentanti del figlio donatario. In tali ipotesi si potrebbe ritenere la sussistenza di un conflitto d’interessi. Pertanto il giudice potrebbe nominare un curatore speciale che rappresenterà il minore nella donazione.

Ma per evitare lungaggini, come intestare la casa ai figli senza donazione? Ovvero, come si può evitare di ricorrere al giudice tutelare? I genitori possono ricorrere all’istituto del contratto a favore di terzo, disciplinato dall’art.1411 c.c.
Ad esempio, il genitore acquista l’immobile, dichiarando che gli effetti dell’acquisto si producano a favore del figlio minore.
In questa situazione il genitore interviene nell’atto in nome e per proprio conto, dichiarando di volere indirizzare gli effetti della compravendita a favore del figlio. Nonché tutte le agevolazioni fiscali per la prima casa. In questo caso non occorrerà alcuna autorizzazione da parte del giudice, in quanto non occorre alcuna dichiarazione da parte del minore.

Soltanto nel caso in cui quest’ultimo volesse intervenire per rendere l’atto in suo favore irrevocabile, dichiarando di volerne profittare, si renderebbe necessaria l’autorizzazione del giudice.
Ad ogni modo, la mancanza di tale dichiarazione non toglie nulla all’atto in favore del minore che produrrebbe comunque i suoi effetti. Questa può essere soltanto una garanzia per l’irrevocabilità o la modifica dell’atto, qualora non lo abbia dichiarato il genitore nell’atto.
In tal modo, anche senza l’autorizzazione del giudice, si potrà donare in maniera indiretta la casa al minore.

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