Come gestire i soldi dei genitori anziani e non solo

anziani

In Italia l’età media di vita è salita da circa 24 anni nel 1861 a poco meno di 30 anni nel 1950 fino a raggiungere oltre 45 anni aggi. Questo vuol dire che se tutto va bene possiamo superare serenamente gli ottant’anni.

I meriti li conosciamo, i progressi della medicina, le migliori condizioni di vita e cibo più sano.

Pertanto, in considerazione del generale invecchiamento della popolazione molte persone si ritrovano, inevitabilmente, a gestire gli interessi giuridici e le attività di tutti i giorni di un genitore o un parente non più autosufficiente. E’ importante, pertanto, capire come poter gestire i soldi e non solo quelli dei genitori anziani.

Come gestire i soldi dei genitori anziani e non solo

Nessuno può, autonomamente, rappresentare il genitore o il parente nei rapporti con i terzi senza averne avuto l’autorizzazione.

Nel nostro ordinamento giuridico, gli strumenti messi a disposizione a tal fine sono vari e vanno scelti in base:

-al tipo di impedimento fisico e psichico di cui è affetto la persona

-alla attività da delegare

La procura speciale

Tra le soluzioni più semplici ed anche più economiche c’è la procura speciale.

Con la procura speciale, il soggetto delega a una persona di fiducia, sia essa un parente o un estraneo, il compimento di un singolo atto come ad esempio la vendita di un immobile o l’incasso di un credito.

Il rappresentato e il rappresentante devono essere in grado di intendere e di volere.

Non per tutte le attività è sufficiente una semplice delega per cui, a volte, la procura speciale va fatta dal notaio ed è soggetta all’imposta di bollo di 16 euro.

La procura può essere revocata in qualsiasi momento.

La procura generale

Altro istituto utilissimo per gestire soldi e attività del genitore anziano o di altra parente è la procura generale.

Anche la procura generale è una delega con cui il delegante ossia il rappresentato attribuisce al delegato ossia il rappresentate il potere di compiere atti per suo conto e in suo nome.

La procura generale va sempre fatta davanti al notaio, ha un costo maggiore rispetto alla procura speciale in quanto va registrata e tassata dall’Agenzia delle Entrate.

Il costo della procura è maggiore anche perché le attività delegate sono molteplici e di diversa natura. Di regola, chi ha la procura generale intrattiene in nome e per conto del delegante rapporti con le banche, uffici postali, uffici pubblici, assicurazioni e gestisce anche i beni di proprietà.

Nella procura generale vanno specificate le varie attività che il rappresentante può compiere per il rappresentato.

In mancanza di indicazione specifica delle attività delegate, il delegante potrà solo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

L’amministrazione di sostegno

Anche l’amministrazione di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Non solo anziani e disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della persona e del loro patrimonio.

Come richiedere l’amministrazione di sostegno

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso innanzi al Tribunale.

I soggetti che possono richiedere l’ADS sono:

-lo stesso beneficiario, anche, se minore, interdetto o inabilitato

-il coniuge

-la persona stabilmente convivente

-i parenti entro il quarto grado

-gli affini entro il secondo grado

-il tutore o il curatore

-il pubblico ministero

Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o comunque fornirne notizia al pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

L’amministratore viene nominato dal giudice tutelare con decreto.

Nel decreto di nomina il giudice deve indicare:

-le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno

-la durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato

-l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

-gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore

-i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità

-della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell’amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.

Approfondimento

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