I buoni postali insieme ai libretti fanno parte del c.d. risparmio postale. Essi godono di una tassazione agevolata al 12,50% e sono esenti dall’imposta di successione. Inoltre si applica l’imposta di bollo nei casi e nei modi che esporremo.
I buoni fruttiferi postali (BFP) sono uno strumento di investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste per il canale fisico e digitale. Il prodotto gode quindi della garanzia dello Stato e produce interessi fissi e/o crescenti a seconda del titolo in questione.
I BFP non hanno costi di sottoscrizione, gestione e rimborso finale tranne gli oneri fiscali. Vale a dire l’aliquota agevolata del 12,50% sugli interessi attivi maturati e l’imposta di bollo nei casi e nei modi previsti dalla Legge. Vediamo al riguardo come funziona l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali.
L’imposta di bollo sui buoni fruttiferi cartacei emessi prima del 2009
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Per comprendere la materia dell’imposta di bollo sui BFP dobbiamo procedere distinguendo tra quelli emessi prima e dopo il 2009. Partiamo dai titoli cartacei emessi prima del 1° gennaio di quell’anno.
Per essi l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo per ogni “31 dicembre” e solo a far data dall’anno 2012 (se ancora risulta in essere). Quanto all’aliquota, l’imposta è calcolata nella misura proporzionale dello 0,10% per il 2012, lo 0,15% l’anno dopo e lo 0,20% nel 2014. Ad ogni modo l’imposta è dovuta nella misura minima di 2,00 euro per singolo buono.
Infine ricordiamo questi titoli cartacei non si sommano ad altri prodotti finanziari eventualmente posseduti. Pensiamo ad esempio ad altri buoni cartacei emessi dal 2009 in poi, ai buoni dematerializzati, alle quote di fondi comuni d’investimento, al deposito titoli o ai depositi vincolati. Cioè si prescinde dal loro valore ai fini della verifica della soglia di esenzione dei 5mila euro.
Come funziona l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali al prossimo 31 dicembre?
Passiamo ora ai BFP emessi dal 1° gennaio 2009 e quelli del tipo dematerializzati.
Qui l’imposta si calcola sul valore nominale di tutti i buoni aventi medesima intestazione se il valore di effettivo rimborso supera la soglia dei 5mila euro. Il valore di rimborso si considera al netto degli oneri fiscali, e si tiene conto tanto dei titoli cartacei quanto di quelli dematerializzati.
Anche stavolta l’imposta si applica dal 2012 nella misura proporzionale dello 0,10%, 0,15% e 0,20% negli anni, rispettivamente, 2012, 2013 e 2014. Viene solo fissata una soglia minima pari a 34,20 euro per gli anni 2012 e 2013 (e massimo 1.200 euro per il solo 2012).
In pratica a fine anno si calcola (come specificato sopra) il valore di rimborso del patrimonio detenuto in BFP. Se sfora la soglia dei 5mila euro si calcola l’importo annuo dell’imposta (misura minima di 1 euro) sul valore nominale di ogni titolo in essere. Poi l‘importo viene messo da parte considerato che l’imposta è dovuta all’atto del rimborso del titolo.
Viceversa, l’imposta non è dovuta se al 31 dicembre il valore di rimborso del patrimonio in buoni avente medesima intestazione è inferiore a 5mila euro.
Infine un’ultima precisazione nel caso di BFP intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche. In tal caso il limite massimo dell’imposta dovuta è pari a 14mila euro a partire dal 2014, ridotta a 4.500 per il solo 2013.