Come fare un testamento orale valido con o senza notaio

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Seguendo i consigli degli esperti della Redazione capiremo in pochi minuti come fare un testamento orale valido con o senza notaio. Per alcuni lettori l’obiettivo principale potrebbe essere quello di risparmiare sulle spese notarili. Per altri contribuenti si conferma più importante assicurarsi che il testamento sia valido. Ciò perché non si intende rischiare di perdere all’improvviso e per un difetto di forma la titolarità dei beni che si ha diritto di ricevere in eredità.

I nostri esperti intendono anzitutto confermarvi che un testamento orale può considerarsi valido. Prima del decesso il donante può esprimere le ultime volontà oralmente senza ricorrere alla redazione di un documento scritto. A ciò si aggiunga che si può anche scegliere di non affidarsi alla consulenza di un notaio senza per questo intaccare la validità del testamento. Leggendo l’articolo “Come donare una casa al figlio senza andare dal notaio” troverete informazioni relative all’intestazione di un bene immobile. Adesso invece i nostri esperti vi spiegheranno come fare testamento orale valido con o senza notaio.

Come fare un testamento orale valido con o senza notaio

Potrebbe darsi il caso che il testatore non abbia possibilità di redigere personalmente un testamento cui affidare le sue ultime volontà. Può allora ricorrere ad un notaio che avrà cura di mettere per iscritto le disposizioni che il soggetto gli detterà. La validità di un testamento orale deriva proprio dalla presenza del notaio che sotto dettatura redige il documento che riporta le intenzioni del testatore.

Altrettanto valido può ritenersi il testamento orale anche quando non esiste trascrizione delle ultime volontà da parte di un notaio. Ciò può accadere unicamente nel caso in cui vi sia un accordo unanime fra gli eredi del testatore. In alcune circostanze e in assenza di un testamento scritto, gli eredi possono difatti decidere di rispettare la volontà del defunto. Ciò benché quest’ultimo si sia limitato ad esprimersi in forma orale senza mai consegnare ad un documento disposizioni relative alla spartizione dei propri beni. Rimandiamo il lettore desideroso di approfondire la questione alla consultazione dell’articolo 590 del Codice Civile.

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