Come fare il divorzio in modo semplice e veloce e addirittura gratuitamente

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Negli ultimi anni le leggi che regolano la preceduta per l’ottenimento del divorzio hanno concesso una serie di benefici. Primo tra tutti, quello di ridurre i tempi per il suo ottenimento, cd. divorzio breve che consente di ottenerlo in 6 mesi se consensuale e 12 se giudiziale. Oggi, faremo un ulteriore passo in avanti, spiegando come fare il divorzio in modo semplice e veloce e addirittura gratuitamente. Ebbene, la legge consente di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche attraverso una semplice dichiarazione dinanzi al sindaco. Questo, certo non lo sapevamo! Una sorta di separazione, in effetti. Il sindaco deve essere quello del Comune di residenza di uno dei coniugi o in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio.

Come fare il divorzio in modo semplice e veloce e addirittura gratuitamente

La procedura che consente di ottenere il divorzio dinanzi al sindaco, è stata introdotta nel 2014. Essa può essere perseguita da coppie separate, che vogliano divorziare consensualmente. Il vantaggio è che lo scioglimento si ottiene in modo semplice e veloce e addirittura gratis. Sì, perchè al posto di una bella quantità di soldi da dare all’avvocato, si pagherà solo una marca da bollo da 16 euro. Quindi, si potrà andare in Comune a divorziare, senza l’avvocato. Basta che i coniugi trovino un accordo sugli aspetti economici e personali del loro rapporto. Si pensi all’affidamento dei figli minori, all’assegnazione della casa coniugale, ecc.

La procedura

Come indicato, in questo tipo di divorzio gratis, l’organo al quale rivolgersi non è il tribunale ma il sindaco. Allo stesso, i coniugi renderanno la dichiarazione congiunta sulla volontà di divorziare. A quel punto, l’ufficiale di Stato civile inviterà i coniugi a comparire personalmente non prima di 30 giorni per confermare l’accordo. Detta procedura, tuttavia, è ammessa solo se non ci siano figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente. Altra condizione è che non vi siano patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi. In tal caso, infatti, il sindaco non è competente a decidere ma occorrerà rivolgersi al tribunale.

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