Uno dei problemi più scottanti per il cointestatario dei buoni fruttiferi postali è l’ipotesi di decesso del contitolare. Sì, perché una volta che ciò si verifica, entra in gioco la questione del consenso degli eredi per ottenere il rimborso dell’importo. Si tratta di un’evenienza abbastanza delicata e preoccupante ma sul punto è intervenuta più volte la Cassazione a fare chiarezza. In particolare, da ultimo, la Suprema Corte è ritornata sull’argomento con sentenza n. 24639 del 2021. Con essa ha specificato come fa il cointestatario a farsi rimborsare i buoni fruttiferi postali, senza il consenso degli eredi. Ebbene, a tal fine, è sufficiente che sussista la clausola “con pari facoltà di rimborso”. Quest’ultima consentirà al contestatario superstite di ottenere il rimborso dell’intera somma. E ciò, a prescindere dal fatto che si tratti di un erede o meno. In questo modo, la Corte ha smentito quanto argomentato da Poste Italiane. Cioè, che il pagamento sia subordinato al consenso di tutti gli eredi, come accade per i libretti postali.
Cosa ha chiarito la Cassazione sull’argomento
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Il tessuto argomentativo della sentenza si incentra sulla impossibilità di reputare equivalenti i libretti e i buoni fruttiferi postali. La differenza tra di essi impedisce di poter applicare ad entrambi la medesima disciplina. Ciò in quanto i buoni fruttiferi, a differenza degli altri crediti, non sono cedibili a terzi. Per essi, infatti, esiste un diritto di credito rafforzato dell’intestatario, di ottenere il rimborso a vista. Di conseguenza, questo non si può subordinare al consenso di tutti gli eredi. Il tutto, sulla scorta della natura stessa dello strumento. Sicché, Poste Italiane, non si potrà rifiutare di rimborsare il titolo al superstite cointestatario, nonostante il decesso dell’altro. Della stessa opinione è, tra l’altro, anche il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro bancario e finanziario (ABF).
Come fa il cointestatario a farsi rimborsare i buoni fruttiferi postali senza il consenso degli eredi
A conferma di quanto assunto da Cassazione e dall’ABF, si è espresso anche il Ministero dell’Economia e Finanze. Quest’ultimo, ha chiarito che i buoni fruttiferi postali sono fuori dall’attivo ereditario. Ne deriva che in caso di morte del cointestatario, l’altro potrà chiedere il rimborso, semplicemente, presentando domanda in posta. Egli, nella specie, si presenterà allo sportello, mostrando documento di identità e il certificato di morte del cointestatario. La posta, dal canto suo, non potrà rifiutare il rimborso. Invece, per quanto riguarda gli eventuali eredi, essi, eventualmente, dovranno far valere i loro diritti in tribunale.