Quando arriva una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondamentale aprirla e leggerla immediatamente. Non sempre le pretese sono giuste e non sempre il nostro debito va pagato. Ecco come fare contro una pretesa ingiusta.
La crisi economica degli ultimi tempi e l’aumento crescente dei prezzi hanno messo a dura prova tantissime famiglie. Riuscire ad arrivare alla fine del mese coprendo tutte le spese straordinarie e ordinarie non è affatto semplice. Avere debiti con il Fisco, in tale contesto, è una condizione purtroppo comune a tantissime persone. Per questo grazie alla Rottamazione o alla rateizzazione dei debiti tanti contribuenti possono sistemare la loro posizione debitoria con il Fisco. Tuttavia non tutti i debiti sono rientrati nella rottamazione.
Per i debiti esclusi o comunque non rientranti, prima o poi il Fisco verrà a bussare alla nostra porta. L’Agenzia delle Entrate-riscossione infatti dopo 60 giorni dalla notifica di una cartella è tenuta ad agire per la riscossione degli importi richiesti dagli enti creditori. Tra le diverse procedure da attivare per ottenere le somme non pagate, c’è il fermo amministrativo. Pertanto l’Agenzia delle Entrate-riscossione se non abbiamo pagato, rateizzato o non è intervenuto un provvedimento sospensivo, entro 60 giorni dalla notifica, provvede al fermo amministrativo.
In cosa consiste
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L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore mediante l’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registri Automobilistico, il cosiddetto PRA. Tuttavia non può agire automaticamente in quanto prima di procedere è obbligata ad inviare un preavviso di fermo al debitore. Nell’avviso, l’Agenzia invita il debitore a pagare il suo debito entro 30 giorni dalla notifica. Se il debitore non provvede a regolarizzare la sua posizione o a chiedere una rateizzazione del debito entro tale termine, l’Agenzia procede all’iscrizione al PRA. Soltanto quando il debitore avrà provveduto a pagare il debito, l’Agenzia trasmetterà telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA e il veicolo potrà circolare liberamente.
Come difendersi da un fermo amministrativo e non rischiare
Potrebbe però accadere però che il nostro debito sia ormai prescritto o che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ci abbia comunicato l’avviso di fermo. Ma come difendersi da un fermo amministrativo ingiusto? In questi casi, il contribuente potrà proporre ricorso avverso il fermo amministrativo innanzi al giudice competente eccependo la mancata notifica del preavviso, della cartella. O ancora la prescrizione del debito posto a base del fermo amministrativo. Se invece non possiamo eccepire nessun motivo di legittimità, potremmo o saldare il debito o chiedere la rateizzazione. In quest’ultimo caso con il pagamento della prima rata il fermo verrà sospeso e sarà cancellato col pagamento dell’ultimo debito.
Ecco inoltre due casi in cui l’Agenzia non può iscrivere il fermo e come agire
Inoltre, se l’auto oggetto di fermo è necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa ovvero è un bene strumentale, si dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nell’istanza il contribuente dovrà allegare tutta la documentazione probante la sua strumentalità. Fanno eccezione i lavoratori dipendenti. In particolare il contribuente dovrà presentare agli sportelli dell’Agenzia o mediante racc.ta a.r. il modello F2, scaricabile dal sito dell’Agenzia. Insieme al modello, andrà tutta la documentazione attestante la strumentalità del veicolo. Infine il fermo non può iscriversi se l’auto è utilizzata per il trasporto di persone disabili. In tal caso si dovrà inviare il modello F3 con tutta la documentazione attestante l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone disabili. Anche in questi casi, il termine è di 30 giorni dalla notifica di preavviso di fermo. Pertanto occhio!