Quasi tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili sono appannaggio del notaio. Ciò in quanto l’art. 1350 c.c. stabilisce che essi debbano farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Ciò, a pena di nullità. La conseguenza è che gli atti pubblici fatti dal notaio hanno un costo davvero rilevante. Sicchè, in molti si chiedono se sia possibile costituire diritti sugli immobili, senza dover necessariamente ricorrere al notaio. Ebbene, ci sono dei casi in cui si può prescindere dall’intervento notarile ma non sono moltissimi. In particolare, qui esamineremo se sia possibile costituire un diritto di usufrutto su un bene immobile, senza notaio. Anzitutto chiariamo che l’usufrutto è un diritto reale, che consente al destinatario di trarre dal bene tutte le utilità e il relativo godimento. Esso può avere una durata variabile ma non eccedere la vita dell’usufruttuario. Soffermiamoci, preliminarmente sui modi di costituzione dell’usufrutto.
Come si costituisce il diritto di usufrutto
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Ai sensi dell’art. 978 c.c., l’usufrutto si può costituire nei seguenti modi:
1) attraverso la stipulazione di un contratto;
2) per legge (usufrutto legale);
3) per usucapione;
4) per testamento.
Abbiamo indicato come costituire l’usufrutto su un bene immobile ma, adesso, soffermiamoci sulla prima modalità, indicata al punto n.1). Questa modalità di costituzione, è realizzabile con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L’autenticazione deve essere fatta dal notaio, dal giudice o da altro pubblico ufficiale, come ad esempio il Segretario Comunale. Quando si opta per la modalità del contratto, solitamente esso viene fatto in cambio di un corrispettivo in danaro. In tal caso, la costituzione dell’usufrutto avviene tramite un contratto di vendita. In alternativa, si può costituire tramite una rendita vitalizia. Quindi, in siffatta ipotesi, una persona cede la nuda proprietà della casa, riservandosene l’usufrutto. Però in cambio, otterrà assistenza materiale e morale, da parte del beneficiario, fino alla morte.
Come costituire l’usufrutto su un bene immobile, evitando di pagare le spese del notaio
Come indicato, per costituire l’usufrutto è necessario un contratto scritto. Questo non deve essere necessariamente un atto notarile, ossia un atto pubblico ma è sufficiente anche una scrittura privata, purché autenticata. In tal caso, si potranno evitare le spese del notaio ma dovranno comunque pagarsi tutte le imposte necessarie ed effettuare la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Resta da specificare, infine, che quando l’usufrutto vuole essere ceduto per donazione, si dovrà ricorrere necessariamente al notaio. Infatti, per la donazione, l’art, 782 c.c. prevede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.
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