Come correggere il modello 730 dei redditi già inviato all’Agenzia delle Entrate

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Tra i formati della dichiarazione dei redditi, il modello 730 è quello usato da lavoratori dipendenti e pensionati titolari di alcuni redditi. Un prospetto vantaggioso giacché il contribuente non deve effettuare calcoli e agevola gli eventuali rimborsi e versamenti in tema di tasse.

Inoltre, nell’intento di conciliare il rapporto tra contribuenti e Fisco, è anche disponibile il modello 730 precompilato. Il modulo online è disponibile dal 23 maggio, per cui è possibile visionarlo, confermarlo e/o correggere e/o integrare prima di rispedirlo ad AdE.

Ora, vediamo in questa sede come correggere il modello 730 dei redditi già inviato all’Agenzia nel caso ci si accorga di un errore dopo l’invio.

Dal modello 730 rettificativo al modello 730 integrativo

Una prima casistica è quella del contribuente che si accorge di un errore commesso da chi gli ha fornito l’assistenza fiscale. Senza indugio deve provvedere a ravvisargli quanto prima la cosa, per dargli modo di redigere un modello 730 rettificativo.

Si passa invece al modello 730 integrativo se egli si accorge di non aver fornito tutti i dati utili per la corretta dichiarazione. Tuttavia, variano le modalità di integrazione a seconda che le correzioni producano o meno una nuova situazione più vantaggiosa per il contribuente rispetto a quella originaria.

Se la rettifica e/o integrazione riduce il debito o aumenta il credito o lascia invariato l’importo dell’imposta rispetto al primo modello presentato, egli può:

  • presentare un nuovo e completo modello 730 entro il 25 ottobre. Andrà indicato il codice 1 nella casella “730 integrativo”;
  • presentare un modello Redditi Persone fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e chiedendo il rimborso. Il nuovo prospetto potrà essere inoltrato entro il 30 novembre (correttiva nei termini). Oppure entro i termini di inoltro previsti per l’invio del modello Redditi Persone fisiche 2023 riguardante l’anno successivo. O ancora entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello della dichiarazione da correggere. In tal caso l’importo a credito sarà sfruttato in compensazione per il periodo successivo.

La correzione dei dati riguardanti il sostituto d’imposta

Un’altra possibile casistica attiene ai dati utili per identificare il sostituto d’imposta che attuerà il conguaglio. Anche in questo caso si potrà presentare entro il 25 ottobre un nuovo 730 con le rettifiche e/o integrazioni necessarie. Nel nuovo modello dovrà indicarsi il codice 2 nella casella “730 integrativo” sul frontespizio.

Tra il nuovo e il vecchio modello vi sarà identità di dati contabili, tranne quelli che riguardano i “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Come correggere il modello 730 dei redditi già inviato all’Agenzia delle Entrate

Una terza tipologia di interventi potrebbe riguardare entrambe le casistiche di cui sopra. Ossia sistemare i dati del sostituto d’imposta e rettificare/integrare la dichiarazione che porta a un maggior credito, a un minor debito o a un’imposta invariata. Entro il 25 ottobre il contribuente può presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 3 nell’opportuna casella presente nel frontespizio.

La correzione del modello 730 che porta un aumento del debito o un minor credito

Infine abbiamo il caso della correzione (rettifica e/o integrazione) che comporta un aumento del debito o una riduzione del credito per il contribuente. In tal caso va usato il modello Redditi Persone fisiche 2022, da presentare:

  • entro il 30 novembre per la c.d. correttiva nei termini. Se dovesse emergere un importo a debito, si procederà al contestuale pagamento del dovuto, gli interessi e la sanzione ridotta (ravvedimento operoso);
  • entro la scadenza fissata per l’invio del modello Redditi dell’anno successivo a quello della dichiarazione da correggere (dichiarazione integrativa). Anche qui si procederà a pagare l’eventuale tributo, più gli interessi e la sanzione ridotta, nel caso di nuovo importo a debito;
  • entro dicembre del 5° anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione da correggere (dichiarazione integrativa). Per il resto vale anche qui quanto prevede il ravvedimento operoso.

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