L’art. 146 del Codice della Strada prevede che l’utente è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico. Ciò, a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento. Esso prevede che “chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale….., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169”.
Sono fatte salve le particolari sanzioni previste da altri articoli del codice stesso. L’art. 146, quindi, mira al rispetto di un adeguato comportamento sia dinanzi ai segnali stradali, sia in presenza degli agenti preposti alla regolazione del traffico. Le segnalazioni date da questi ultimi, tuttavia, annullano le prescrizioni imposte dalla segnaletica stradale. In via generale, comunque, è importante saper riconoscere le diverse segnaletiche stradali, per non creare ostacoli alla circolazione.
Come contestare le multe per violazione della segnaletica stradale
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Fornite le coordinate normative, occorre chiarire, dunque, come contestare le multe per violazione della segnaletica stradale. Nella specie, il trasgressore può opporsi alla sanzione proponendo ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni. Oppure, può ricorrere al Prefetto entro 60 giorni. I termini iniziano a decorrere dal giorno della contestazione immediata del verbale o dal giorno della sua notifica. Tra le ragioni che si possono addurre ricorre, ad esempio, il vizio di motivazione. Questo si ha nel caso in cui dalla fotografia non risulta oltrepassata la striscia di arresto. Oppure, si può addurre la sussistenza di un vizio di forma, se la notifica della multa sia avvenuta oltre i 90 giorni dall’infrazione. O, ancora, si può contestare l’erroneità dell’indicazione della data, dell’ora o del luogo dell’infrazione.
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione, con sentenza n°460 del 11 gennaio 2017, ha sostenuto ricorra un vizio di motivazione qualora questa non sia adeguata. Pertanto, la contrastante posizione dei due fotogrammi prodotti, rende il verbale di contravvenzione nullo. Sulla stessa falsariga si è posto il Tribunale di Massa, che ha deciso su una contravvenzione per violazione dell’art. 146, comma 3, C.d.S.. Essa era stata irrogata per l’avvenuto superamento della linea di arresto al semaforo rosso. Tuttavia, dalle foto prodotte si evidenziava un contrasto, in quanto in una il veicolo non superava la linea di arresto, diversamente da come rappresentato nell’altra. In tal caso, stante il contrasto dei fotogrammi, la sanzione è, certamente, illegittima.
Un’ulteriore sentenza, cioè la n°2302/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce si è posta sulla stessa prospettiva. Essa, infatti, ha dichiarato la nullità del verbale, qualora dai fotogrammi esibiti non sia possibile accertare se, effettivamente, la luce semaforica risulti rossa. Ancora, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 5434/2006, ha dichiarato che se la segnalazione stradale non è visibile, deve ritenersi illegittima l’irrogazione della sanzione.