Come sappiamo, le corsie preferenziali sono presidiate da telecamere che scattano foto o video delle auto in transito. Tuttavia, l’uso di impianti di videosorveglianza, installati per la rilevazione automatica delle infrazioni è legittimo solo se: – Le corsie preferenziali corrispondono materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL); – Le corsie preferenziali sono poste all’interno di tali varchi ZTL; – Se i dispositivi utilizzati sono espressamente omologati per la rilevazione del transito sulle corsie preferenziali. Quindi, se difetta uno dei predetti requisiti, sappiamo come contestare la multa per transito sulla corsia preferenziale. Questa, ad esempio, può essere riservata ai mezzi pubblici oppure ai taxi ma le regole che vigono sono le stesse.
Orientamento della Cassazione sul punto
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Una volta chiarito come contestare la multa per transito sulla corsia preferenziale, vediamo quale è l’orientamento della Suprema Corte al riguardo. La Corte di Cassazione, in sentenza n. 25181 del 15 ottobre 2008 ha confermato la utilizzabilità del sistema in corrispondenza dei varchi ZTL. Ciò, essendo già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura funzionalità degli impianti. Ne deriva che, per la rilevazione automatica della multa per transito sulla corsia preferenziale al di fuori di queste aree, è necessaria un’apposita autorizzazione. Se difetta tale specifica omologazione, è necessaria la contestazione immediata dell’infrazione altrimenti il verbale è illegittimo. In tal caso, esso può essere impugnato e se ne può chiedere l’annullamento. Pertanto, le rilevazioni per transito su corsia preferenziale rilevate con dispositivi non espressamente omologati per tale scopo sono da ritenersi illegittime.
Sicchè, i relativi verbali possono essere annullati quando tali zone non corrispondono ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL). Oppure, l’impugnazione può avvenire anche quando non siano poste all’interno di tali varchi. Sull’argomento, il Giudice di Pace di Roma, ha operato un chiarimento con la sentenza n. 34794 del 2017. Nella specie, con essa si è sostenuto che l’utilizzo del dispositivo “Sirio VES 1.0” è previsto soltanto per la rilevazione degli accessi ai centri storici. Lo stesso può essere utilizzato anche per rilavare l’accesso alle zone a traffico limitato della città. Non lo è, però, per le violazioni di diverso tipo, ossia per la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Ne deriva che il sistema Sirio su indicato non può essere utilizzato se non c’è coincidenza tra varco e corsia preferenziale. In difetto, la multa è illegittima e può essere annullata.