Gli assegni sono titoli di credito che consentono di effettuare pagamenti tracciati di ogni importo in regola con la Legge 160/2019. Nonostante questo, si tratta di uno strumento sempre meno usato poiché poco pratico ed efficiente rispetto al bonifico. La normativa che regola le modalità di compilazione ed incasso degli assegni è particolarmente datata e rivela l’età di questi strumenti. Il R.D. 1736/1933 prevede infatti una serie di adempimenti burocratici e di trasferimenti della materialità dei titoli sconosciuti ai bonifici.
La mancanza o l’irregolarità di uno dei requisiti formali previsti dalla normativa può invalidare un assegno ed impedirne l’incasso. Ad esempio, la firma dell’emittente deve figurare in calce al titolo ed essere conforme al relativo specimen depositato in banca. Inoltre, il beneficiario dovrà controfirmare ogni assegno sul retro sotto le altre eventuali sigle di girata, pena il mancato incasso. In questo articolo vedremo proprio come comportarsi quando si ha in mano un assegno non firmato dall’emittente.
Non tutti sono uguali
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Abbiamo visto che gli assegni bancari e circolari devono necessariamente riportare la firma di chi li emette. Si tratta del correntista per i titoli bancari e il funzionario di banca per gli assegni circolari. Esiste però un’altra tipologia di assegni che non prevede alcuna sigla da parte del soggetto emittente, si tratta degli assegni di traenza. Questi titoli sono tipici di compagnie assicurative e grandi aziende, come le società fornitrici delle utenze domestiche. Questi soggetti usano gli assegni per effettuare i rimborsi a clienti e beneficiari.
Gli assegni di traenza viaggiano normalmente per posta insieme ad una lettera accompagnatoria che ne riassume caratteristiche e motivi di emissione. A differenza degli altri titoli è il beneficiario a doverli firmare sia per girata che, appunto, per traenza. Vediamo quindi come comportarsi quando si ha in mano un assegno non firmato che arriva da un’assicurazione o da una multiutility.
Come comportarsi quando si ha in mano un assegno non firmato
Se si riceve un rimborso sotto forma di assegno di traenza si potrà scegliere se versare l’assegno o chiederne il cambio. Nel primo caso basterà rivolgersi alla propria banca, mentre per il cambio l’unico Istituto competente è quello che ha emesso il titolo. Per versare un assegno su un conto on line, consigliamo un nostro approfondimento in materia. In entrambe le situazioni si dovrà presentare l’assegno allo sportello unitamente alla lettera accompagnatoria. Bisognerà poi apporre una doppia firma, sul fronte e sul retro del titolo.
In questo modo il beneficiario ordinerà alla banca di provvedere ad accreditare sul conto o pagare in contanti la somma indicata. Insomma, ecco come comportarsi quando si ha in mano un assegno non firmato. Questa procedura è però valida solo per gli assegni di traenza. Nel caso di assegni bancari privi di firma bisognerà infatti contattare l’emittente per far regolarizzare il titolo apponendovi la firma.