Può capitare che quando finisca l’amore e si concluda quindi un rapporto di coppia, a pagarne le spese siano soprattutto i figli. Il loro mondo viene stravolto, sia sotto il profilo psicologico visto che il più delle volte cambia la quotidianità, sia sotto il profilo patrimoniale.
Proiezionidiborsa, che più volte ha affrontato la problematica, risponde ad un quesito posto dai Lettori, ci si può spogliare dei beni per non dare il mantenimento al figlio?
Può accadere, infatti, che lo stile di vita subisca un duro colpo, quando non c’è accordo tra i coniugi, può accadere di tutto.
Si pensi all’ipotesi in cui, il genitore più forte economicamente, inopinatamente, decida di dimezzare le risorse o si rifiuti di contribuire al mantenimento dei figli. Ma cosa accade, se nelle more, il genitore decida di vendere l’unico immobile di sua proprietà, al fine di non versare il mantenimento al figlio?
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha chiarito bene il punto, ribadendo un principio fondamentale nel diritto di famiglia. Ovvero, l’obbligo di mantenere la prole, per il solo fatto di averla generata. Vediamo, proseguendo nella lettura, il caso specifico.
Ci si può spogliare dei beni per non dare il mantenimento al figlio?
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Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25857/2020, è intervenuta sulla questione, chiarendo vari punti.
Nella fattispecie presa in esame dalla Suprema Corte, madre e figlio avevano proposto ricorso per cassazione di una sentenza del Tribunale di Perugia.
In particolare, avevano chiesto la revocatoria della compravendita fatta dal padre, avente il solo scopo di sottrarre l’immobile a garanzia del mantenimento per il figlio. La madre e il figlio, sostenevano infatti che la compravendita fosse stata fatta, dopo la loro richiesta giudiziaria di mantenimento del figlio.
La Corte d’appello rigettava la domanda, sostenendo che, all’atto della compravendita, il figlio era solo aspirante dell’assegno, non essendo ancora intervenuta una pronuncia giudiziale.
Riteneva altresì che, per tali motivi non vi era neanche l’elemento soggettivo del terzo, necessario per l’azione revocatoria. Ovvero non vi era la partecipatio fraudis del terzo.
Decisione della Corte e i Principi enunciati
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25857/2020, ha chiarito che ai fini della revocatoria, nella fattispecie in esame, è sufficiente la conoscenza da parte del terzo del danno.
Inoltre ha chiarito un principio fondamentale, i genitori hanno l’obbligo di mantenere la prole, per il solo fatto di averla generata. Pertanto, in materia familiare, la condanna al pagamento di assegno per il figlio, va accolta dalla data della sua proposizione, e non dalla sentenza.
Concludendo, a prescindere da una sentenza che decida in merito al mantenimento dei figli, l’obbligo di un genitore non dovrebbe mai venir meno. Sia esso come sostegno economico sia esso come sostegno nella vita. Si è genitori per sempre.
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