Chiarimenti dell’INPS sul Bonus Bebè

Bonus bebè

L’INPS, nel messaggio n. 2907/2020, ha precisato alcuni aspetti sulle modalità di accesso al Bonus Bebè. In particolare il chiarimento dell’INPS sul Bonus Bebè è che per le nascite del 2020, non ci sarà bisogno di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Un grande vantaggio, quindi, per le neo mamme che non avranno più l’obbligo di presentare l’Isee. In pratica, il beneficio verrà riconosciuto anche se non si ha un Isee in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

Lo stesso dicasi se l’Indice sulla situazione economica equivalente supera la soglia massima dei 40mila euro. In tali casi, tuttavia, spetterà l’importo minimo dell’assegno, ossia 80 euro al mese oppure 96 euro per il figlio successivo al primo. In quest’ultima ipotesi, la somma predetta si otterrà a condizione che il bambino sia nato nell’anno in corso.

Condizioni per l’accesso al Bonus Bebè

Quindi, si è detto che i chiarimenti dell’INPS sul Bonus Bebè riguardano le modalità di accesso al beneficio, semplificate per le nascite avvenute nel 2020. Di norma, comunque, Il Bonus Bebè spetta al nucleo familiare nel quale sia nato o sia stato adottato o preso in affido un bambino tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020. Se il neonato o il minore risulta collocato temporaneamente in un’altra famiglia, l’assegno viene corrisposto all’affidatario, per il periodo dell’affidamento.

Il bonus spetta dalla data di nascita o d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo fino al compimento del primo anno di età. In caso di adozione o di affidamento, invece, fino al primo anno dall’ingresso nel nucleo familiare. La durata massima di erogazione dell’assegno è pari a 12 mensilità. Dal secondo figlio in poi, si ha diritto a una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno.

Essa opera in base ai seguenti criteri:

  1. Per ogni figlio successivo al primo convivente con il genitore richiedente l’assegno.
  2. Si considera primo figlio del genitore richiedente quello, anche adottivo (sia minorenne che maggiorenne) con il primo convivente.
  3. Non si considerano né primi figli né figli successivi al 
primo, i minorenni in affidamento preadottivo e temporaneo.
  4. In caso di parto gemellare, se si tratta di un primo evento, la maggiorazione è riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine cronologico. Se, invece, non si tratta di primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli. Lo stesso vale in caso di adozione plurima.

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