Il Superbonus al 110%, con le sue modifiche, scadenze e incertezze, ha rappresentato un vero problema per i soggetti interessati. Per essi si intendono sia le imprese coinvolte nel processo di realizzazione dei lavori, sia i cittadini interessati alla misura. Insomma, tra le tante esitazioni, da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha ricominciato a fornire chiarimenti e aggiornamenti. In particolare, con una recente circolare del 23 giugno 2022, n. 23, l’Agenzia ha presentato un quadro riassuntivo della disciplina. Nello specifico, le precisazioni hanno riguardato:
- i soggetti ammessi a fruire della detrazione;
- gli edifici interessati dagli interventi;
- le tipologie di interventi e spese ammessi alla detrazione;
- la proroga dei termini di applicazione della detrazione;
- l’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura;
- gli adempimenti necessari per l’accesso all’agevolazione.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022 su scadenze e soggetti beneficiari del Superbonus al 110%
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Dopo le modiche normative, si chiarisce che il Superbonus si applica:
- agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2022 sulle unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
- spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche su edifici che siano composti da 2 a 4 unità immobiliari.
Queste devono essere distintamente accatastate e possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In questo caso ci sarà una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, secondo il seguente schema:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Sempre tra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, vi è che il Bonus spetta anche per le spese sostenute dai condomini, entro il 31 dicembre 2025. Anche in questo caso varrà la riduzione progressiva del beneficio.
Superbonus 110%, soggetti che possono fruirne
Altri chiarimenti della circolare riguardano i soggetti beneficiari del Superbonus, ossia i proprietari e detentori persone fisiche, a vario titolo. Nella circolare è chiarito che, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dalle persone fisiche. Ciò purché al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle unità immobiliari. Detti beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento. Oppure, possono detenerlo in virtù di un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, purché registrato. Questi ultimi devono aver ottenuto il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il Superbonus spetta anche se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti. In questo caso, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico di ciascuno.
Esclusi dalla misura
Il Superbonus al 110% non spetta, invece, ai soci di una società che svolga attività commerciale, per interventi effettuati su immobili residenziali della società. Questi, infatti, costituiscono beni relativi all’impresa. Per le stesse ragioni, il beneficio non opera, per il proprietario, persona fisica, di un immobile residenziale affittato ad una società. Ovviamente, ai fini dell’esclusione, questa deve utilizzarlo per la propria attività. La ragione è sempre la stessa, ossia che il beneficio opera per beni non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali” per l’esercizio di arti o professioni.
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