I contributi figurativi della NASPI sono validi per raggiungere i 41 anni di contributi necessari al pensionamento con Quota 41. Tuttavia, ci sono dei limiti per chi percepisce anche l’AOI (assegno ordinario di invalidità) ai fini del prepensionamento. Quindi, chi voglia andare in pensione con i contributi figurativi NASPI e Quota 41, faccia attenzione all’AOI.
Di conseguenza, il lavoratore titolare di assegno ordinario di invalidità può percepire la NASPI. Sicché, egli può cumulare i contributi figurativi derivanti dall’indennità di disoccupazione con quelli da lavoro effettivi. Tuttavia, è bene precisare che l’AOI può inficiare la pensione anticipata. Vediamo come.
Chi voglia andare in pensione con i contributi figurativi NASPI e Quota 41 faccia attenzione all’AOI
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Il lavoratore invalido che percepisce l’AOI, se perde involontariamente il lavoro, ha diritto alla NASPI. Tuttavia, poiché la NASPI (indennità di disoccupazione) non è cumulabile con l’AOI, quest’ultimo sussidio sarà sospeso. Ciò per tutta la durata dell’indennità di disoccupazione, per poi, riprendere al termine della NASPI.
In alternativa, nel caso l’assegno di invalidità fosse più conveniente di quello di disoccupazione, il lavoratore lo potrà preferire. Egli, per tutto il periodo di percezione della NASPI, si vedrà accreditare contribuzione figurativa utile anche ai fini del prepensionamento. Quindi, tale contribuzione, è utile anche al raggiungimento dei 41 anni di contributi necessari per l’accesso alla Quota 41.
A quali condizioni il titolare di AOI può accedere alla pensione
Nonostante il titolare di AOI possa accedere alla pensione anticipata, avvalendosi dei contributi NASPI, va operato un chiarimento. Cioè, egli potrà accedere alla pensione anticipata solo alla scadenza triennale dell’AOI, se non lo rinnova.
Quindi, è chiaro che, ai fini del prepensionamento, non si possono cumulare i vantaggi connessi ad entrambe le misure, NASPI e AOI. È necessario, invece, scegliere una delle due strade ed accedere al prepensionamento alle stesse condizioni valevoli per gli altri lavoratori non percettori di AOI.
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