Quando il defunto lascia in eredità alcuni debiti, tutti coloro che ricevono una quota di eredità devono pagare? Quali obblighi possiedono sul piano giuridico gli eredi e i legatari?
Quali sono i rapporti giuridici che intercorrono tra il defunto e gli eredi
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La normativa stabilisce che un erede che decide di accettare l’eredità risponde in solido delle obbligazioni tributarie del dante causa. Questo in base a quanto dispone l’art. 65 del D.P.R. del 29 settembre 1973. In questo caso si parla di responsabilità solidale degli eredi che rispondono dei debiti del defunto nel momento in cui procedono all’accettazione dell’eredità stessa. Naturalmente, in caso di rinuncia, venendo meno qualsiasi rapporto giuridico con il de cuius, il soggetto non risponde delle obbligazioni dello stesso. In questi casi, per non rischiare di pagare somme onerose, è possibile preferire l’accettazione con beneficio di inventario. Abbiamo illustrato tale formula nell’articolo “Come fare per non ereditare i debiti dei genitori”. Esiste, tuttavia, un’altra figura che rientra tra coloro che possono ricevere un bene in eredità senza farsi carico dei debiti del defunto.
Ecco chi si salva dai debiti del defunto quando si presenta la successione dell’eredità
Nei rapporti giuridici che si possono realizzare con il defunto esiste anche la figura del legatario. Quest’ultimo è un soggetto che acquista un diritto patrimoniale specifico. Differentemente dall’erede che subentra sul patrimonio del defunto, il legatario ha diritti molto più limitati. Generalmente è il defunto che identifica nel testamento il bene che fa parte del legato da destinare al legatario. Quindi egli acquisisce esclusivamente la proprietà del bene indicato.
Dal momento che tra erede e legatario intercorre una differenza sostanziale, tale distinzione si opera anche per il pagamento dei debiti. Nella generalità dei casi spetta agli eredi rispondere dei debiti del defunto e non al legatario. Ecco chi si salva dai debiti del defunto quando si presenta la successione dell’eredità. Questo è quanto stabilisce chiaramente l’articolo 756 del codice civile. Soltanto in alcuni casi il legatario potrebbe essere chiamato in causa dai creditori. Come stabilisce l’art. 495 del codice civile, se si esaurisce l’asse ereditario, i creditori insoddisfatti possiedono il diritto di regresso contro i legatari. Tuttavia, questo diritto si esprime limitatamente al valore del legato stesso.
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