A tutti noi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di subire una pratica di phishing, che sono non altro che furti sul conto corrente on line. Questa pratica viene attuata attraverso una serie di tecniche volte a captare i dati e codici personali di carte di credito, bancomat e internet banking al fine di sottrarne i soldi.
Talvolta questi dati vengono forniti inavvertitamente dal cliente che viene tratto in inganno attraverso telefonate trabocchetto, altre volte in modi molto più sofisticati. Infatti può accadere che la captazione dei dati del correntista è frutto dell’attacco al sistema informatico dell’istituto di credito a opera di hacker.
Quest’ultimo, addirittura, può riuscire ad entrare nelle banche dati, ottenendo tutte le informazioni necessarie per operare illegittimamente sui conti dei malcapitati. Quindi, si ci chiede: “chi risarcisce se spariscono i soldi dal conto corrente?” e poi: “la banca ne risponde?”.
Responsabilità della banca in caso di indebiti prelievi
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Ebbene, vediamo quale è la normativa di riferimento. La direttiva sui servizi di pagamento recepita nel 2010, ha ulteriormente definito gli obblighi degli istituti di credito. Questi ultimi, sono stati chiamati a garantire la diffusione di sistemi di pagamento elettronici ed alzare i livelli di tutela dei consumatori.
La normativa UE stabilisce che, quando l’utente di un servizio di pagamento nega di avere autorizzato un’operazione di pagamento, l’avvenuto pagamento registrato non è prova sufficiente. In altri termini, la contestazione dimostra l’assenza del consenso alla transazione economica. È onere della banca, dunque, provare la negligenza del cliente nella custodia delle proprie credenziali di accesso.
In assenza di tale prova, sarà l’istituto intermediario a dover restituire i soldi illegittimamente prelevati, proprio in conseguenza della presunta inadeguatezza dei propri sistemi di sicurezza. Quindi, chi risarcisce se spariscono i soldi dal conto corrente? Certamente, la banca, sulla quale grava la prova di aver fatto tutto il possibile, secondo il criterio della diligenza professionale, per scongiurare la frode. Quindi, dovrà dare atto di servirsi di un sistema informatico adeguato ai rischi. Al correntista spetterà solo l’onere di dimostrare di aver subito il prelievo illegittimo e quindi il danno.
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