Sta per arrivare come ogni anno la data entro cui pagare la rata di acconto per l’IMU. Infatti scade il 16 giugno il termine ultimo per versare l’acconto della tassa sugli immobili senza sanzioni. Ad esclusione di chi gode delle esenzioni statali o comunali, la stragrande maggioranza dei proprietari immobiliari dovrà versare l’imposta tramite il modello F24. Al netto delle esenzioni però, pagheranno molto di meno i contribuenti che si trovano in determinate situazioni e che presentano le opportune richieste al Comune dove sono situati gli immobili.
Chi presenta queste domande entro il 30 giugno pagherà di IMU il 50% in meno o godrà della riduzione al 75% già il 16 giugno
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Riduzione di aliquota al 75% oppure taglio del 50% della base imponibile. Sono questi i due generi di sconto a cui hanno diritto determinati contribuenti italiani. Nel primo caso si abbatte l’aliquota, che altro non è che la percentuale con cui si calcola la tassa. Nel secondo caso si abbatte la base imponibile cioè il valore catastale della casa ai fini IMU su cui si applica l’aliquota. In entrambi i casi il contribuente godrà di un evidente scontro rispetto all’importo dell’IMU da versare. Prima di pagare la rata di acconto però, i contribuenti possono controllare che il loro immobile sia “meritevole” di questi sconti. Nel caso in cui il fabbricato risulta dentro il perimetro di queste riduzioni bisogna adoperarsi. Il contribuente infatti può produrre istanza al Comune. Infatti chi presenta queste domande entro il 30 giugno, cioè la cosiddetta “dichiarazione IMU”, può pagare meno tasse.
Quando ci sono le riduzioni di aliquota e base imponibile
Sono diversi i casi di abbattimento delle aliquote e della base imponibile ai fini IMU. E sono casi che molti nemmeno conoscono. Per esempio, i fabbricati di interesse storico o artistico, oppure i fabbricati inagibili, o ancora, le case date in comodato d’uso gratuito ai parenti, finiscono con l’essere considerati diversamente ai fini IMU. Infatti la base imponibile viene ridotta del 50%. L’aliquota prevista dal Comune invece, viene ridotta al 75% per le case date in affitto ma in regime di canone concordato. Nello specifico la riduzione al 50% della base imponibile IMU riguarda:
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati non abitabili o inagibili;
- immobili fatiscenti e ruderi;
- case cedute in comodato d’uso ai parenti.
Oltre che gli immobili appartenenti a Stato, Regioni, Enti e autorità varie, possono essere considerati beni culturali, storici ed artistici tutti quelli a qualsiasi soggetto appartenenti, che hanno ricevuto l’apposita dichiarazione. Possono essere ville, villette, parchi, case nei centri storici, purché siano immobili con trascorsi importanti dal punto di vista storico, archeologico, scientifico e così via. Per gli immobili inagibili invece, il proprietario deve fare richiesta al Comune, segnalando di fatto la non abitabilità del fabbricato. Il Comune provvederà tramite visite da parte dell’ufficio tecnico e della Polizia Locale, a verificare la veridicità delle dichiarazioni di inagibilità. Per le case in comodato, occorre che il contratto sia registrato ed occorre che il parente a cui viene concessa la casa la adibisca ad abitazione principale. Serve anche che il parente sia privo di altri immobili nel Comune dove è situato il fabbricato concesso in comodato.
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