Chi è titolare di partita Iva e ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa ha diritto al reddito di cittadinanza? Moltissimi lavoratori autonomi a causa dell’epidemia di Covid-19 hanno dovuto interrompere per lunghi mesi la propria prestazione d’opera. All’improvviso sono precipitati nella disoccupazione e magari chi già percepiva l’indennità ha dovuto affrontare la perdita del lavoro di un altro familiare. In un altro articolo abbiamo risposto alla domanda: “Se si percepisce la Naspi si può richiedere il reddito di cittadinanza?”.
Ora poiché il Governo prevede sussidi per i contribuenti in difficoltà conviene chiedersi se chi ha la partita Iva ha diritto al reddito di cittadinanza. Per ottenere informazioni attendibili occorre sfogliare la guida che l’Inps ha messo a disposizione dei contribuenti che inoltrano domanda per l’ammortizzatore economico.
Chi ha la partita Iva ha diritto al reddito di cittadinanza?
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Anche i titolari di partita Iva hanno diritto a richiedere e percepire il sussidio governativo. Nella guida Inps si legge che anche quando tutti i membri di una famiglia lavorano possono ottenere tanto il reddito quanto la pensione di cittadinanza. Ovviamente l’importo della ricarica cambierà a seconda dei redditi che i componenti del nucleo familiare percepiscono.
Inoltre anche se il percettore del reddito di cittadinanza dovesse avviare un’attività professionale comunque non perderebbe il godimento del beneficio economico. Potrebbe aprire la partita Iva nello stesso periodo in cui riceve l’assegno del sussidio governativo, ma è obbligato a comunicarlo.
Il contribuente che dà avvio ad un’occupazione autonoma deve inoltrare entro 30 giorni il modello Rdc/Pdc- Com esteso. Ciò perché in base alla retribuzione mensile che deriva dallo svolgimento di attività professionale l’Inps dovrà eventualmente effettuare nuovi calcoli. Il reddito percepito potrebbe difatti essere elevato e determinare la perdita del beneficio economico. Oppure l’Istituto di Previdenza dovrà ridurre l’importo che mensilmente spetta al percettore del sussidio.
Il godimento del reddito di cittadinanza decadrà per il contribuente che non compilerà e invierà il modulo suddetto entro 30 giorni.