Uno dei contratti più diffusi in Italia è quello di locazione. Normalmente si tratta del prestito di immobili. Il contratto di locazione consiste, secondo l’articolo 1571 codice civile, nel diritto di una parte di godere di una cosa, mobile o immobile, dell’altra parte. Questo per un certo tempo e contro il pagamento di un prezzo, detto canone. In Italia il contratto di locazione più diffuso è quello immobiliare ad uso abitativo. La legge disciplina in modo piuttosto accurato diritti e doveri delle parti. Di quello che la legge non dice si occupa la giurisprudenza. Infatti, negli anni sono arrivati moltissimi casi di questioni tra inquilino e affittuario all’attenzione dei giudici.
Ad esempio, la giurisprudenza ha spiegato che, in caso di infiltrazioni nella casa affittata, il proprietario ha il dovere di eseguire le riparazioni necessarie. Altrimenti l’inquilino ha diritto non solo alla risoluzione del contratto, ma anche al risarcimento del danno. Non si affittano, però, solo beni immobili, infatti è piuttosto comune assistere a locazioni di cose mobili.
Le regole della locazione di cose mobili
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Oltre a molte sentenze riguardanti i diritti e i doveri di inquilino e proprietario, la giurisprudenza si è occupata più volte anche del prestito di cose mobili. Ad esempio, in una sentenza, 10126 del 2000, la Cassazione ha spiegato chi è responsabile per il furto della cosa data in prestito. Si trattava del caso di un uomo che affittava, a pagamento, una videocamera ad un altro uomo, ai fini di riprendere le esperienze del suo viaggio in camper.
Durante il soggiorno in un’area dedicata ai camper, l’uomo in viaggio veniva derubato. Alla richiesta di restituzione della telecamera da parte del proprietario, questo rifiutava appunto affermando che gliela avessero rubata. Oltretutto, secondo l’uomo, il carattere violento del furto escludeva la sua responsabilità, quindi nulla doveva al proprietario, non dipendendo da lui la perdita dell’oggetto.
Chi è responsabile per il furto della cosa prestata
La Cassazione non ha condiviso questa ricostruzione. I giudici hanno spiegato che dal contratto di locazione deriva un obbligo di custodia dell’oggetto ricevuto, secondo gli articoli 1177, 1587 e 1590 del codice. Quest’obbligo va assolto con la diligenza del padre di famiglia, e poi la cosa va restituita proprio nello stato in cui si era ricevuta.
Secondo i giudici non è sufficiente, per non essere ritenuto responsabile, che il conduttore dimostri il furto della cosa. Deve, infatti, provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il furto. Oltretutto, i giudici ricordano che ci possono essere gli estremi per chiedere il risarcimento anche all’altro soggetto tenuto alla custodia. Ovverosia, il proprietario dell’area di sosta per camper.
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