Chi deve pagare il passaggio di proprietà per la vendita dell’auto tra privati?

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Chi deve pagare il passaggio di proprietà per la vendita dell’auto tra privati? Come funziona la stipula dell’accordo tra chi vende e chi compra? I nostri Esperti in materia di Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa vi spiegano come funziona in questi casi e quali regole seguire.

Come funziona la compravendita tra privati e quali adempimenti sono necessari

Avete deciso di mettere in vendita la vostra automobile per acquistarne una nuova. Anziché rivolgervi ad un concessionario, preferite seguire la trattativa per vostro conto. Probabilmente, per velocizzare la vendita, vi servite di alcuni portali specifici utili a postare l’annuncio di vendita del veicolo. Finalmente si presenta l’atteso acquirente e giungete ad una questione nodale dell’atto della compravendita: chi deve pagare il passaggio di proprietà per la vendita dell’auto tra privati? Quando ad occuparsi della faccenda è un concessionario sappiamo che la situazione si semplifica. Ciò perché è il concessionario stesso ad occuparsi degli adempimenti e degli oneri burocratici.  Nel caso che vogliamo trattare, però, la compravendita si svolge tra privati e quindi si deve tener conto di alcuni aspetti.

In queste situazioni la prima cosa da fare è che le parti sottoscrivano un contratto di vendita utile al passaggio di proprietà. Successivamente, si hanno 60 giorni di tempo per ultimare la modifica del libretto di circolazione con l’indicazione dei dati del proprietario subentrante. A questo limite di tempo il recente Decreto Cura Italia ha fissato una nuova proroga: fino al prossimo 31 ottobre 2020 si riterrà valida la ricevuta sostitutiva della carta di circolazione che rilasciano le agenzie di pratiche auto.

A chi spetta il pagamento del passaggio di proprietà

Una volta che si completano gli aspetti formali del contratto di vendita, chi deve pagare il passaggio di proprietà per la vendita dell’auto tra privati? In questi casi, per maggiore chiarezza, è bene fare riferimento al Codice civile che disciplina il contratto di vendita tra privati. In particolare, l’articolo 1475 del Codice civile stabilisce che le spese accessorie e necessarie alla vendita sono a carico del compratore. Questo è valido a patto che non sia intercorso un accordo differente tra venditore e compratore. In questo caso, la distribuzione degli oneri seguirà quanto i contraenti hanno pattuito.

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