Dal 2019 i nuclei familiari in stato di bisogno possono contare sul reddito di cittadinanza (RdC). È un sostegno economico che la Legge riconosce per integrare il reddito del nucleo bisognoso. Inoltre prevede un percorso di reinserimento sociale e lavorativo da parte dei beneficiari. L’obiettivo di medio termine del RdC, infatti, è di aiutare i percettori a un ritorno alla normalità, cioè all’indipendenza economica.
Questo almeno sulla carta e nelle intenzioni del legislatore. La realtà di questi anni, infatti, ha invece palesato le numerose falle della misura in tema di reinserimento lavorativo.
Non entriamo nel merito di tali faccende e vediamo invece che succede al reddito di cittadinanza INPS se il percettore finalmente trova un’occupazione.
Il Patto per il lavoro e il Patto per l’Inclusione sociale
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Il riconoscimento del RdC richiede il rispetto di alcune condizionalità in capo a chi ne fa domanda. Il riferimento è al Patto per il lavoro e l’Inclusione sociale per i maggiorenni del nucleo non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.
Sono invece esclusi dal Patto gli over 65 e i componenti affetti da disabilità. Altre esenzioni possono aversi in sede di convocazione presso i Centri per l’Impiego (CpI). Vale a dire per l’adulto che si occupa della cura di bimbi minori di 3 anni o di membri del nucleo affetti da disabilità grave o non autosufficienti. Oppure per gli occupati a basso reddito (D.L. 4/2019, art. 4) e per chi frequenta un corso di formazione.
Che succede al reddito di cittadinanza INPS se il percettore trova lavoro?
Ora vediamo che succede al RdC se il suo titolare trova lavoro e viene assunto.
In linea con la finalità della misura, il reddito è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa di uno o più membri del nucleo familiare. L’importante è conservare i requisiti previsti per il suo riconoscimento. L’unica variazione si avrà riguardo l’importo della ricarica, riparametrata in base ai nuovi redditi familiari.
Le variazioni lavorative di uno o più membri della famiglia e giunte dopo l’invio della domanda vanno pertanto comunicate all’INPS. Il modulo da redigere è il modello “RdC/PdC – Com esteso, da inviare in prima persona o tramite il CAF o il Patronato. Ricordiamo che nel caso di invio autonomo occorre accedere al portale dell’Istituto di Previdenza tramite le credenziali digitali.
Vi sono tuttavia dei redditi che non necessitano di comunicazione. Vale a dire le attività socialmente utili come il Servizio Civile e i tirocini di formazione e orientamento. Lo stesso vale anche per i contratti di prestazione occasionale e il libretto di famiglia.
Viceversa non rientra nel perimetro dell’esenzione il reddito frutto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.). In questo caso, infatti, si configura un reddito da lavoro autonomo da comunicare all’Ente di Previdenza.
Attenzione a quando va inviata la comunicazione
Infine ricordiamo un punto molto importante derivante dall’ultima Legge di Bilancio (2022). Tra le modifiche adottate dal legislatore, una riguarda il tempo in cui deve essere trasmessa la variazione della condizione occupazionale.
Secondo le nuove disposizioni la comunicazione deve essere fatta all’INPS entro il giorno antecedente l’inizio del nuovo lavoro. In caso contrario si decade dal beneficio.
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