La Certificazione Unica serve a chi ha percepito compensi per effettuare la dichiarazione dei redditi e i datori di lavoro devono presentarla l’anno successivo all’erogazione delle somme per prestazione d’opera.
Qualsiasi azienda, società o Ente (sostituto d’imposta) che ha corrisposto dei compensi a lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati deve ogni anno produrre la CU, Certificazione Unica, inviarla all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (salvo qualche variazione in caso di festività che cadono in prossimità di tale data) e contemporaneamente anche al soggetto che ha ricevuto somme per prestazioni svolte.
Ma se il dipendente, lavoratore occasionale/autonomo o pensionato, e soprattutto il lavoratore a regime forfettario/di vantaggio, non riceve detta documentazione, cosa deve fare? Innanzitutto è bene ricordare che per i lavoratori autonomi forfettari/di vantaggio proprio dal 2025 rappresentano una categoria per la quale non vige più l’obbligo di trasmissione/invio della CU. Ciò a causa del Decreto Semplificazioni adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024), in attuazione della riforma fiscale prevista dalla Legge n. 111/2023.
Certificazione Unica, le 2 mosse da fare per visionarla e controllare che sia tutto in regola
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Come accennato poco sopra, entro il 16 marzo di ogni anno il sostituto d’imposta deve produrre la CU e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate, con l’esclusione dei lavoratori autonomi a regime forfettario o a regime di vantaggio.
Se però le categorie interessate di lavoratori non ricevono la documentazione (cartacea, via email o via PEC), possono accedere al proprio profilo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area “cassetto fiscale”, visionare la CU e scaricarla. Attenzione, però, il documento viene prodotto automaticamente solo se il sostituto d’imposta ha adempiuto agli obblighi; nel caso dei forfettari o a regime di vantaggio si crea tramite le risultanze delle fatture elettroniche emesse durante l’esercizio dell’anno precedente.
In caso il lavoratore non trovi nel cassetto fiscale la CU, significa che il sostituto d’imposta può aver commesso un illecito. In questo caso è necessario inviare al più presto possibile una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una PEC (che ha la stessa valenza legale), in modo da accertarsi che l’obbligo sia stato rispettato. Se il sostituto d’imposta non provvede, il lavoratore dovrà allora rivolgersi alla Guardia di Finanza e denunciare il fatto. Il sostituto d’imposta che non produce la CU, infatti, è punito con una sanzione che va da 258 euro a 2.065 euro.