Anche l’Arbitro bancario il 3 aprile 2020 ha dato ulteriore conferma ai possessori delle vecchie serie di Buoni fruttiferi postali (Bfp). La decisione n. 6142/2020 del suo Collegio ha ribadito che i tassi impressi sui Bfp della serie “Q/P” prevalgono rispetto alle indicazioni ministeriali. Che disponevano per un rimborso più sfavorevole di interessi per i suoi possessori. Facciamo luce piena quindi sui Buoni postali fruttiferi vecchie serie: per l’Arbitro bancario sì agli interessi più vantaggiosi.
Alle origini del tutto
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Sui Bfp emessi dal luglio 1986, della serie “Q/P” e durata trentennale, Poste a scadenza ha rimborsato meno del dovuto. Cosa è successo? Un passo indietro: in quel luglio gli uffici postali emisero i nuovi Bfp della serie Q utilizzando i vecchi moduli della serie P. La serie Q fu poi concretamente “messa in vendita” a partire dal 1° agosto 1986. Cioè per non buttare i vecchi modelli cartacei (che davano rendimenti maggiori rispetto alla serie Q) il Ministero disse a Poste di usarli pure. Ma a patto di timbrarli fronte/retro con l’indicazione della nuova serie. Il problema è che questi moduli offrono tassi certi solo fino al 20° anno. Dal 20° in poi negli uffici di Poste “hanno dimenticato” di indicare a quali tassi si aveva diritto. Così sta avvenendo che dal 2016 in poi spesso nascano dissapori tra Poste e clienti in merito al montante finale spettante.
La norma della discordia
In pratica Poste al momento della riscossione trentennale applica l’articolo 5 del decreto del 13.06.1986. Decreto antecedente a quei titoli messi in circolazione successivamente al luglio 1986. L’articolo 5 prevede interessi più bassi rispetto alle indicazioni riportate sul retro originale dei Bfp. Ma la decisione dell’Arbitro bancario finanziario di aprile sostiene un principio chiaro e quanto mai ineccepibile. Cioè che tra emittente e acquirente del Bfp vale quanto è contenuto sul titolo sottoscritto. Mentre i provvedimenti ministeriali possono (art. 1339 cc) cambiare “le regole del gioco”, interessi inclusi, solo se successivi alla sottoscrizione. Ecco dunque che, conclude l’Arbitrato, Poste deve applicare le disposizioni scritte sul Bfp (più vantaggiose), non quelle del Ministero. Al contrario un decreto ministeriale emesso dopo la data di sottoscrizione del Bfp può rivederne il rendimento. E quindi anche modificarlo; tale possibilità è contemplata dall’ordinamento. E confermata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 20.02.2020. Che ha ribadito come in questi casi può anche non apporsi il timbro fronte/retro sul titolo in quanto la notizia è resa nota in Gazzetta Ufficiale.
Buoni postali fruttiferi vecchie serie: per l’Arbitro bancario sì agli interessi più vantaggiosi
La decisione n. 6142/2020 dell’Arbitrato è sicuramente un ottimo conforto per chi quei Bfp non li ha ancora riscossi. E per chi invece li avesse eventualmente già portati all’incasso e quindi percepito meno del dovuto? Il consiglio è quello di farsi periziare il Buono da un consulente finanziario e presentare poi ricorso in tribunale o negli Arbitrati bancari. Perché in molti lo hanno già fatto ed in giudizio sono arrivati ad avere integrazioni che, nei casi più fortunati, sono stati di 30/40 mila euro.
In merito a “quali requisiti” devono avere questi Buoni per poter ottenere il beneficio, rimandiamo al seguente articolo.