I Buoni fruttiferi postali (Bfp) sono una tra le prime scelte d’investimento più diffusa presso le famiglie italiane. I risparmi di una vita trovano spesso nelle Poste un interlocutore privilegiato a cui si affidano i nostri soldi. E la realtà dice che sono frequenti i casi di contestazione del buono tra marito e moglie, o tra figli e genitori o altro di simile. Dopo la sottoscrizione però può avvenire che ci si chieda se i Buoni postali, come evitare che un cointestatario lo riscuota a mia insaputa?
È possibile la contestazione?
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La contestazione dei Bfp è lecita e consentita a più persone fino a un numero di soggetti non maggiore alle quattro unità. Sono tuttavia precluse le contestazioni che coinvolgano maggiorenni e minorenni, oppure due o più soggetti ma tutti minorenni. Per alcune famiglie di Buoni è consentito il rimborso disgiunto dello strumento. Tuttavia va sottolineato come basterebbe escludere a priori tale evenienza all’atto della sottoscrizione e il “problema” sarebbe risolto alla fonte.
Come impedire la riscossione a mia insaputa?
Qualora non prevista all’atto dell’acquisto, l’impedimento alla riscossione da parte di un altro cointestatario può “aggiungersi” a posteriori. Occorre solo recarsi presso un qualunque ufficio postale e notificare un’opposizione al rimborso. In alternativa si può scegliere di ricorrere alla notifica per il tramite di un ufficiale giudiziario. Il Codice Postale (CP) distingue poi la procedura a seconda della data di emissione del Buono in oggetto. Per la precisione:
Per i Bfp emessi fino alla data 27 dicembre 2000, le applicazioni sono consentite (art. 157 CP): A) da parte dei rappresentanti legali. B) Da ciascun coerede, sui Buoni intestati o cointestati a persone defunte. C) Da parte di ciascun intestatario di un Buono in origine emesso a favore di più soggetti. D) Dai titolari del Bfp anche quando quest’ultimo si trovasse in possesso di soggetti terzi. In tutti questi casi Poste rimborserà soltanto dopo un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Oppure dopo la rimozione dell’opposizione a cura di chi l’aveva inizialmente introdotta.
Buoni postali, come evitare che un cointestatario lo riscuota a mia insaputa?
Se i Bfp sono stati invece emessi a partire dal 28 dicembre 2000 lì entra in vigore il D.M. 18.12.2000 che statuisce così come segue. Non è più ammissibile presentare opposizione al rimborso da parte di uno qualunque dei cointestatari. In questi casi, infatti, c’è bisogno di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che inibisca a Poste la sospensione del pagamento. In tal caso il rimborso avverrà solo dopo la notifica di un nuovo atto giudiziario che tolga il divieto precedente.
Infine per i Bfp di tipo cartaceo e successivi al 5 settembre 2005 la situazione è ancora diversa. Poste Italiane infatti non rimborsa il Bfp sia se c’è un atto di autorità giudiziaria sia in presenza di opposizione scritta al rimborso. Quest’ultima può essere a firma di un rappresentate dell’interdetto o dell’inabilitato, o di uno qualunque degli intestatari o degli eredi. Tutta questa specifica disposizione si applica però solo per sopravvenuta morte o incapacità di uno dei cointestatari del Bfp.