Brutte notizie per chi possiede questi Buoni fruttiferi postali perché perderà molte annualità di questi rendimenti

buoni fruttiferi postali

Come noto, la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. può emettere degli strumenti di risparmio postale, cioè i Buoni fruttiferi postali. Questi Buoni hanno diversi vantaggi per gli investitori e i risparmiatori. Intanto sono garantiti al 100% dallo Stato, ed è Poste Italiane che ha la possibilità di emetterli. Oltre a questo, i Buoni postali non hanno costi di sottoscrizione o rimborso. Si pagano solo gli oneri fiscali, con una tassazione favorevole al 12,50%. I risparmiatori possono chiedere sempre il rimborso di quanto investito.

Bisogna distinguere i libretti dai Buoni postali. I primi sono essenzialmente strumenti finanziari per gestire il denaro e contenere obbligazioni, titoli o i Buoni stessi. Esistono varie tipologie di libretti per vari tipi di investitori e risparmiatori. Invece, i Buoni consistono sostanzialmente in un investimento a medio-lungo termine dei propri risparmi per non lasciare i soldi fermi. Esistono moltissime tipologie di Buoni, per adattarsi alle esigenze del risparmiatore.

L’errore nei moduli dei Buoni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4384 del 2022, si è occupata proprio dei Buoni postali. In sintesi, annunciando brutte notizie per chi possiede questi Buoni fruttiferi delle poste della serie Q/P. Infatti, sul retro di tali Buoni è indicato un preciso rendimento ad importo fisso bimestrale. La Cassazione afferma, con questo provvedimento, che tale rendimento non spetta ai risparmiatori per il periodo tra il ventunesimo e il trentesimo anno di investimento.

Il problema sorge con il Decreto Ministeriale del 13 giugno del 1986, che ha creato la serie Q dei Buoni, abbassando i rendimenti rispetto alla precedente serie P. Poste Italiane, nell’emettere i nuovi Buoni sotto la nomenclatura Q/P, ha continuato ad utilizzare i moduli della serie P. Nel fare questo, non ha modificato il retro dei Buoni, dove veniva indicato il loro rendimento. La modifica più evidente rispetto ai moduli precedenti consisteva, sostanzialmente, nell’indicazione della serie di Buoni come Q/P, e non più P.

Brutte notizie per chi possiede questi Buoni fruttiferi postali perché perderà molte annualità di questi rendimenti

Il ragionamento della Corte è piuttosto complesso. Semplificando, i giudici sono partiti dall’articolo 173 del codice postale. Questa norma prevede che le variazioni del saggio di interesse dei Buoni postali vengano stabilite con Decreto del Ministro del Tesoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le variazioni hanno effetto per i Buoni emessi dal giorno di entrata in vigore del Decreto (e non per i Buoni precedenti). Secondo la Cassazione, dunque, il tasso di rendimento che fa fede non è quello riportato nel buono, ma quanto stabilito nel Decreto. Questo è reso conoscibile a tutti i risparmiatori con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo la Corte di Cassazione non si può sostenere che i risparmiatori abbiano maturato un legittimo affidamento nel tasso di rendimento scritto nei titoli. Questo perché, appunto, a fare fede è il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta. Dunque, i giudici confermano niente rendimento, delle annualità tra la ventunesima e la trentesima, riportato sul retro dei Buoni fruttiferi postali della serie Q/P.

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