Per chi si avvale della cessione del credito, sul Bonus energia siamo arrivati davvero in zona Cesarini. Per quel che riguarda gli acquisti effettuati nel primo e nel secondo trimestre del 2022. Ecco, infatti, entro quando occorre inviare tassativamente, in modalità telematica, il modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Mancano ormai davvero pochi giorni per l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello di comunicazione per la cessione dei crediti. Quelli che, nello specifico, sono relativi alla misura che è rappresentata dal Bonus energia.
In particolare, la comunicazione relativa Bonus energia, per chi intende avvalersi della cessione del credito d’imposta, è quella relativa al primo trimestre ed al secondo trimestre del 2022. Da effettuarsi entro e non oltre la data di mercoledì prossimo, 21 dicembre del 2022.
Bonus energia primo e secondo trimestre, ecco tutto quello che c’è da sapere sul credito di imposta
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Con la scadenza che riguarda le cessioni del Bonus energia non solo da parte delle imprese gasivore e non gasivore, energivore e non energivore. Ma anche da parte delle imprese agricole e di quelle ittiche. Inoltre, proprio limitatamente alle imprese dei settori agricoltura e pesca, la scadenza del prossimo 21/12 riguarda pure le cessioni del Bonus energia che sono collegate agli acquisti del terzo trimestre del 2022.
Bonus energia primo e secondo trimestre, quindi. Ma anche per il Q3 del 2022, come sopra indicato, per quella che è una misura che è stata istituita per contrastare il caro energia cui devono far fronte le imprese. In parallelo con le misure che invece, prima il Governo Draghi, e poi l’Esecutivo guidato dalla premier e leader di Fdi Giorgia Meloni, ha varato a favore delle famiglie.
Crediti d’imposta per gli acquisti di energia elettrica, di gas ed anche di carburanti
I crediti di imposta legati al Bonus energia sono quelli relativi all’acquisto non solo di energia elettrica e di gas, ma anche di carburanti. Con le indicazioni operative, per la fruizione di questi crediti fiscali, fornite proprio dall’Agenzia delle Entrate. Precisamente, prima con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno scorso. E poi, recentemente, con un altro provvedimento riportante la data del 6 ottobre del 2022.
Quali sono le scadenze per il credito di imposta in caso di compensazione con il modello F24
In particolare, rispetto al provvedimento dello scorso 30 giugno, quello del 6 ottobre del 2022 estende i benefici del credito di imposta anche al terzo trimestre del 2022. Ed introduce pure un nuovo modello di comunicazione per la cessione dei crediti. Fermo restando che, in opzione, al posto della cessione del credito il Bonus energia si può utilizzare in compensazione con il modello F24.
In questo caso la compensazione sarà da effettuarsi per le imprese agricole e per quelle ittiche entro e non oltre il 31 dicembre del 2022. Mentre per tutte le altre imprese il termine è quello del 31 marzo del prossimo anno. Queste scadenze, inoltre, valgono pure per i cessionari dei Bonus ricevuti. Quindi, la compensazione con F24 da effettuarsi sempre entro il 31/12/2022 per i crediti di imposta ceduti da imprese ittiche e da quelle agricole. E compensazione fiscale con il modello F24, entro il 31 marzo del 2023, per tutti gli altri crediti di imposta.