Bonus di 3.000 euro senza partita IVA e senza ISEE per i lavoratori

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Le ultime novità del Decreto Legge Sostegno prevedono un bonus di 3.000 euro senza partita IVA e senza ISEE per i lavoratori. In effetti si tratta di un bonus dedicato ai lavoratori stagionali e autonomi senza partita IVA. Il beneficio dovrebbe essere erogato direttamente dall’INPS. Verifichiamo i requisiti richiesti per poter accedere alle agevolazioni.

Bonus di 3.000 euro senza partita IVA e senza ISEE per i lavoratori.

Per i lavoratori stagionali e autonomi, fortemente penalizzati dalla pandemia Covid, il nuovo Governo Draghi ha introdotto una misura a sostegno. Possono fruire dell’agevolazioni i lavoratori autonomi e stagionali che non sono in possesso della partita IVA. Si tratta di lavoratori a prestazione occasionale che non hanno ricevuto precedenti aiuti.

Il bonus sarà erogato per tre mensilità da 1.000 euro ciascuna. Nel complessivo i lavoratori riceveranno 3.000 euro.

I beneficiari

Potranno richiedere il bonus di 3.000 euro senza partita IVA i seguenti lavoratori:

a) intermittenti;

b) settore turistico;

c) settore spettacolo per gli iscritti al FPLS (Fondo pensione lavoratori spettacolo);

d) occasionali e autonomi senza partita IVA;

e) vendite a domicilio.

La prestazione erogata ha l’obiettivo di coprire in parte i mesi in cui i lavoratori non hanno potuto lavorare. Infatti, è corrisposto un assegno di 1.000 euro per tre mesi consecutivi, fino ad arrivare in totale a 3.000 euro.

Accredito direttamente in conto corrente

In fondo questo nuovo bonus rispecchia quello già concesso in precedenza ai lavoratori di alcune categorie senza partita IVA. Si tratta del bonus di 600 euro per tre mesi fino ad arrivare nel complessivo a 1.800 euro.

La novità di questo nuovo bonus, oltre l’importo più che raddoppiato, infatti è di 3.000 euro, riguarda anche il superamento della classifica codici ATECO.

Infatti, il bonus di 3.000 euro nasce per agevolare tutte quelle categorie escluse dalla classifica codici ATECO.

Come in precedenza, anche in questo caso, ad erogare il beneficio dovrebbe essere l’INPS. L’ente dovrebbe accreditare il bonus direttamente sul conto corrente del lavoratore indicato all’atto della domanda.

Ad ogni modo, per maggiori informazioni sulle modalità della domanda ed erogazione del benefico bisogna attendere l’approvazione del Decreto Legge.

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