Bonus che scadono il 30 agosto

INPS

Tra i bonus introdotti durante l’emergenza sanitaria, ve ne sono alcuni in scadenza al 30 agosto. In particolare, domenica è l’ultimo giorno utile per chiedere l’indennità Covid relativa ai mesi di aprile e maggio. Più specificamente, si ci chiede quali sono questi bonus che scadono il 30 agosto. Ebbene, si tratta di quelle indennità riservate ai lavoratori dipendenti, autonomi e occasionali e per i lavoratori domestici.

Quali sono i bonus che scadono il 30 agosto

A partire da lunedì, quindi, non sarà più possibile presentare la richiesta per ottenere le indicate agevolazioni. Di conseguenza, sparirà dal sito dell’INPS la sezione per le relative domande. Quindi, specificamente, quali sono le categorie di soggetti interessati ai bonus che scadono il 30 agosto 2020?

Segnatamente, esse sono:

1) i professionisti iscritti a forme di previdenza diverse dall’INPS;

2) gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps di artigiani e commercianti e dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;

3) i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla stessa gestione;

4) i dipendenti stagionali;

5) i lavoratori dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

6) i lavoratori intermittenti;

7) gli autonomi senza partita Iva, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie, titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 di contratti autonomi occasionali;

8) i venditori a domicilio;

9) gli operai agricoli con contratto a termine;

10) i lavoratori dello spettacolo;

11) i collaboratori nel settore dello sport.

Specificità per singole categorie

Per quanto riguarda i lavoratori domestici, la scadenza in discorso interessa solo coloro per i quali sussiste una condizione. Ossia chi, al 23 febbraio 2020, aveva uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’importo del bonus riservato a colf e badanti è di 500 euro per i mesi di aprile e maggio. Tuttavia, per ottenerlo essi non devono essere conviventi con il datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute da Covid-19 e non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. Inoltre, non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

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