In questo articolo vogliamo prendere in considerazione il bonus bebè: le novità arrivano dai tribunali e creano nuovi beneficiari. La giurisprudenza, infatti, si è espressa in merito all’assegnazione del bonus di natalità a favore degli stranieri. In un precedente articolo avevamo parlato di come a seguito di una sentenza potessero cambiare i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Oggi vogliamo approfondire l’eventuale estensione del bonus bebè a favore di stranieri privi di permesso di soggiorno di lungo periodo. Ripassiamo quindi brevemente in cosa consiste il bonus bebè e chi ne ha diritto secondo la legge e chi secondo la giurisprudenza.
In cosa consiste
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L’assegno di natalità, o bonus bebè, è un sussidio mensile erogato dall’INPS. Esso opera a favore delle famiglie per ogni figlio nato o adottato. La legge n. 190/2015 art. 1 e il DPCM 27.02.2015 hanno previsto il riconoscimento di una somma mensile corrisposta fino al compimento del primo anno di età. Nel 2020 la prestazione presenta nuove soglie ISEE e può essere applicata anche per indicatori superiori ai 40.000 euro.
La circolare INPS n. 93 del 8/5/2015 stabilisce che l’assegno è rivolto a cittadini italiani, comunitari o stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo. La misura dell’assegno per i nati o adottati nel 2020 varia sulla base dell’ISEE. Un assegno minimo di 1.920 euro annui andrà alle famiglie con ISEE inferiore a 7.000 euro. Con ISEE compreso tra 7.000 e 40.000 euro, le famiglie avranno un contributo minimo di 1.440 euro annui. Nel caso di ISEE superiore ai 40.000 euro l’assegno di natalità sarà almeno di 960 euro annui.
Bonus bebè: le novità arrivano dai tribunali
La normativa stabilisce come requisito per l’accesso al bonus bebè il possesso per i cittadini stranieri di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Sono, quindi, esclusi i cittadini extra-comunitari privi di un permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo. Questa esclusione andrebbe però in contrasto con la Direttiva 2011/98/UE. La normativa comunitaria infatti consente l’accesso ai settori della sicurezza sociale a tutti gli stranieri ammessi in uno Stato membro. Due sentenze della Corte d’Appello di Milano, precisamente la 1003/17 e la 2171/19, hanno disposto l’inapplicabilità delle norme italiane citate. Il Tribunale ha quindi sancito il diritto al bonus bebè anche per i cittadini extra-comunitari privi di un permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo.