In merito al bonus affitti, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto taluni chiarimenti, indicando anche i codici tributi da inserire per l’espletamento della procedura. Una prima indicazione riguarda la questione della regolarità del contratto. Infatti la cessione del credito di imposta può avvenire solo se il contratto è registrato. Tuttavia, per superare detto limite, è possibile procedere alla registrazione tardivamente. Inoltre, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta, è intervenuta l’Agenzia Entrate, con risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020. Come già indicato nel decreto governativo, il credito d’imposta sugli affitti commerciali del 60%, potrà essere utilizzato direttamente dal beneficiario oppure ceduto a terzi. Per l’utilizzo diretto del bonus affitti 2020 di marzo, aprile e maggio, sussistono già le risoluzioni n. 13/E e 32/E, dalle quali risultano i codici tributo 6914 e 6920. Detti codici vanno inseriti nel modello F24 ai fini della compensazione.
I codici tributo diffusi dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate
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Per la fruizione diretta del credito d’imposta erano preesistenti i codici tributo, n. 6914 e 6920. Essi devono essere utilizzati dai beneficiari, che preferiscono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, attraverso il modello F24. L’alternativa sarebbe cedere, anche parzialmente, il credito di imposta, fino al 31 dicembre 2021. In questo caso, i cessionari devono utilizzare i codici tributo di nuova istituzione: 6930 e 6931. Si tratta di quelli introdotti, appunto, dalla nuova risoluzione n. 39/E del 13 luglio.
Ipotesi di cessione del credito di imposta
I cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta che risultano dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia. I crediti ceduti vengono accettati attraverso la apposita piattaforma “Cessione Crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. I codici da utilizzare sono i seguenti: – 6930 – Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020; – 6931 – Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020. Nella compilazione del modello F24, i codici tributo vanno indicati nella “sezione Erario”, dove ci sono le somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Se, però, il cessionario procede al riversamento del credito compensato, va utilizzata la colonna “importi a debito versati”.