L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha messo in ginocchio molti negozianti, cagionando la chiusura forzata di diverse attività commerciali. Infatti, nonostante le saracinesche abbassate, essi si sono visti comunque costretti a pagare i costi degli affitti dei locali. Detta situazione ha indotto il Governo a valutare l’opportunità di un intervento più sostanzioso da introdurre nel prossimo Decreto Rilancio. Dalla bozza di quest’ultimo risulta un bonus affitti fondato su un credito d’imposta del 100%, per gli affitti delle imprese che abbiano sopportato un determinato calo di fatturato. In alternativa, un ristoro integrale di tre mesi per tutti gli affitti. L’approdo a questa misura è stato motivato anche dalle critiche mosse a quella stabilita in precedenza dal Decreto Cura Italia.
Infatti, l’art. 65 della legge n. 27 del 2020, stabiliva un credito d’imposta per botteghe e negozi pari al 60% del canone di locazione, per il mese di marzo, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Inoltre, stabiliva che il credito d’imposta non concorresse alla formazione del reddito ai fini delle imposte e del valore della produzione ai fini l’imposta regionale sulle attività produttive. Né tantomeno, il credito di imposta, rileverebbe ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito. Inoltre, esso era limitato agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Bonus affitti e precisazioni della Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel calcolo del credito d’imposta rientrano anche pertinenze locate se usate per l’attività e le spese condominiali se in canoni unitari. Inoltre, la stessa ha fornito recentemente importanti precisazioni, con la Circolare pubblicata il 6 maggio 2020. Con quest’ultima, ha risposto ad alcuni quesiti relativi alle misure inserite dal D.L. Cura Italia e al D.L. Liquidità. Trattasi di chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti tributari, dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.
L’Agenzia ha chiarito, inoltre, se ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali. In particolare, le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta, in presenza di 2 condizioni. Esse sono che: le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e che tale circostanza risulti dal contratto. Inoltre, come anticipato, qualora il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, sarà possibile beneficiare, per entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi.
Infatti, spiega l’Agenzia, il credito di imposta spetta sull’intero canone poiché la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, ma ciò a condizione che tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.