Le fonti relative al bonus affitti, che danno contezza su come operi il beneficio e quali siano le condizioni di accesso ad esso, sono principalmente 2. Si tratta della circolare n. 14/E, che fornisce indicazioni di dettaglio sul credito di imposta concesso alle attività di impresa colpite dall’emergenza sanitaria. Poi, abbiamo la risoluzione n. 32/E che ha istituito il Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus affitti. Entrambe sono state introdotte dall’Agenzia Delle Entrate. La legge di riferimento è quella di conversione del Decreto Rilancio n. 35 del 2020.
Cos’è il bonus affitti
Indice dei contenuti
Il bonus affitti è una misura prevista dall’art 28 del Decreto Rilancio, per contenere gli effetti negativi della situazione creatasi a causa dell’emergenza sanitaria. Esso consiste in un credito di imposta, commisurato al valore dei canoni di locazione e leasing, riconosciuto nella misura del 30% o 60%. Nonché, per quello concesso per altri importi pagati per la concessione di immobili commerciali. Inoltre, si aggiunge quello relativo ai canoni per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprendenti un immobile a uso non abitativo. Il credito spetta indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile, rilevando piuttosto il suo effettivo utilizzo. Sono destinatari della misura i soggetti che esercitano attività di impresa, con ricavi che non superano i 5 milioni di euro. Detto importo è riferibile al periodo di imposta precedente a quello in cui è entrato in vigore il Decreto Rilancio.
Destinatari del discorrendo beneficio sono, anche: le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente. A ciò si aggiungono gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La circolare, poi, ha fornito ulteriori indicazioni sui soggetti destinatari, sui regimi fiscali, che comprendono anche quelli forfettari. Inoltre, ha introdotto ulteriori dettagli sulle modalità di determinazione dei ricavi e dei compensi. Gli immobili per i quali è possibile ottenere il beneficio, sono quelli destinati allo svolgimento delle seguenti attività: industriale, commerciale, agricola, di interesse turistico e artigianale.
Procedura di come usufruire del beneficio
Il bonus spetta a coloro che nei mesi di marzo aprile e maggio, abbiano subito una perdita di almeno il 50% rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente. Gli aventi diritto sono quelli facenti parte delle categorie in precedenza richiamate. La predetta valutazione può essere effettuata ricorrendo alle risultanze di fatture e certificazioni relative alle operazioni effettuate a marzo, aprile e maggio 2019. Il credito prevede due diverse aliquote, una del 30% per i contratti di affitto d’azienda e una del 60% per la locazione di immobili ad uso non abitativo. Per beneficare del credito, però, il canone deve essere stato corrisposto, in caso contrario la possibilità di beneficiare del bonus è sospesa fino al pagamento.
Il conduttore ha anche la possibilità di cedere il credito di imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.
Inoltre, se le spese condominiali rientrano all’interno del canone di locazione, possono rientrare anch’esse nell’importo in base al quale calcolare il credito d’imposta. Questo può essere utilizzato nelle seguenti modalità: in compensazione; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si sono pagati i canoni. Inoltre, si può cedere al locatore o a soggetti terzi come istituti di credito e intermediari finanziari.
Ancora, si può utilizzare per ridurre l’importo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo dichiarato. In caso di cessione del credito d’imposta la pubblica amministrazione ha il potere di effettuare i controlli necessari ed irrogare le relative sanzioni. Inoltre, la risoluzione n. 32/E, introdotta dall’Agenzia delle Entrate, ha informato i contribuenti di aver istituito il codice tributo. Quest’ultimo, se vuole essere utilizzato in compensazione, va inserito nel modello F24 da presentare in via telematica. Quindi, il codice tributo è il seguente: “6920”. Ad esso è associata la dicitura: “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda, art. 28 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34”.