La crisi sanitaria causata dalla pandemia da coronavirus ha colpito duramente l’economia italiana.
Il Governo ha imposto misure molto restrittive su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo sono state varate numerose misure a sostegno dei soggetti e delle attività maggiormente colpite.
Tra queste spicca anche il cosiddetto bonus affitti, varato con il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. Il provvedimento riguarda le aziende che hanno subito un calo di almeno metà del fatturato a causa del lockdown ed è appunto una misura di sostegno per i pagamenti del canone di locazione.
La misura è estesa fino a dicembre 2020, ma molte cose non sono chiare a tutti. Ecco perché ha diritto al bonus affitti anche chi non ha ancora avviato l’attività.
Il bonus affitti
Indice dei contenuti
Il bonus affitti nella sostanza configura come credito di imposta. Chi ne ha diritto può recuperare il 60% dell’importo versato per gli affitti di marzo, aprile, maggio e giugno. Grazie al Decreto Ristori, lo stesso vale anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Come per tutte le cose di questo periodo, però, è stato abbastanza difficile per molti comprendere a pieno la misura, i modi per accedervi o perfino chi potesse farvi domanda.
Però una buona notizia c’è, in quanto ha diritto al bonus affitti anche chi non ha ancora avviato l’attività. In altre parole, anche le partite Iva che non sono riuscite ad avviare la propria attività a causa del Covid-19 hanno diritto a questa misura di sostegno.
Inoltre, il locatario beneficiario del bonus può anche decidere di optare per la cessione del credito d’imposta al locatore, questo ovviamente in cambio di uno sconto di pari ammontare sul canone di locazione.
Ecco i requisiti per accedere al Bonus
Possono accedere al bonus tutte quelle attività che non hanno registrato per il 2019 ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni. Inoltre, la diminuzione del fatturato deve essere stata di almeno il 50% nei mesi di riferimento, e anno su anno.