Bonus 110%: le insidie tecniche

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Di quali insidie stiamo parlando? Perché il Bonus 110%, predisposto dal governo, potrebbe nascondere delle insidie e, soprattutto, come evitarle?

Come ricordato in questo articolo, il fisco ha ben 8 anni di tempo per controllare se sussistevano i requisiti per la concessione del Bonus 110%, collegato a ristrutturazioni edilizie, richiamandolo eventualmente indietro e sanzionando pesantemente chi non ne avesse avuto diritto.

Bonus 110%: le insidie tecniche.

Una prima insidia

Esiste quindi un primo, significativo rischio.

Scopriamo di cosa si tratta.

La materia degli interventi ammessi è squisitamente tecnica. Pertanto, considerata anche una certa discrezionalità interpretativa, a fronte dell’oggettiva difficoltà insita nella materia, potrebbe succedere che poi il bonus non venga quindi riconosciuto accordabile nel caso concreto, ad esempio perché determinati interventi non sono riconosciuti corrispondenti ai requisiti del bonus stesso, proprio in base a qualche cavillo tecnico.

L’insidia delle due classi energetiche

Del resto, come recita un famoso detto, il diavolo si nasconde nei particolari.

Ed è andando ad esaminare proprio uno specifico particolare della articolata e complessa normativa tecnica, che potrebbe sfuggire ai meno esperti, che si scopre una seconda significativa insidia, che cela il rischio di inammissibilità del Bonus 110%.

Si tratta degli interventi in materia di efficientamento energetico.

Per aver diritto al bonus, occorre infatti che gli interventi previsti consentano il miglioramento di due classi energetiche.

Se infatti, per qualunque motivo, non si riuscisse ad ottenere il miglioramento di due classi energetiche, a seguito dei previsti interventi, il bonus non sarebbe riconosciuto e quindi il fisco potrebbe dichiarare il bonus erroneamente concesso, con tutte le conseguenze del caso.

I problemi legati alla cessione del credito

Ne conseguirebbero probabili, ulteriori problemi inerenti all’eventuale cessione del credito, che risulterebbe insussistente.

Il problema è questo: un conto è affermare che debbano sussistere determinati requisiti nel momento in cui si decidono determinati interventi.

Ben altro conto che tra i requisiti ve ne sia uno che riguarda non le circostanze al momento dell’intervento, ma il raggiungimento di un obiettivo futuro.

Infatti un tecnico in materia potrebbe prevedere che si possa ottenere un miglioramento di due classi energetiche, ma questo non è scontato a priori.

E se poi, dopo gli interventi, il successivo certificato energetico dichiara che l’immobile non ha avuto il previsto miglioramento?

Evidentemente, non si avrebbe diritto al bonus, e quanto concesso in termini di bonus, andrebbe ovviamente restituito, eventualmente con applicazione anche di sanzioni integrative.

Bonus 110%: le insidie tecniche. Un esempio di risultato non conseguibile

Nel seguente esempio, partiamo da un documento redatto da un professionista in materia energetica. Si tratta della parte del certificato energetico, relativo ad un appartamento in condominio, quella parte che riporta le raccomandazioni per cercare di conseguire un miglioramento di due classi energetiche.

L’immobile in questione si trova in classe E, e sono previsti due tipi di intervento. Se si effettuano entrambi, si prevede il passaggio alla classe C, ma se se ne effettua solo uno, si passa solo alla classe D.

Ecco la relativa immagine, tratta dal certificato energetico:

Tabella raccomandazioni energetiche

I due interventi riguardano isolamento delle cosiddette strutture opache, parte esterna in un edificio di tipo condominiale.

E la sostituzione dei serramenti.

Ma, anche volendo, non è detto che si possano realizzare entrambi.

Ad esempio perché la sostituzione dei serramenti potrebbe presentare difficoltà e problemi tecnici. Infatti i serramenti possono, ad esempio, essere collegati a sistemi antifurto e, quindi, si richiederebbe o il rifacimento di un sistema antifurto completo.

Oppure si dovrebbe smontare l’antifurto in alcune sue componenti e rimontarle.

Ma tale operazione, come indicato da tecnici del settore, soprattutto se l’impianto ha qualche anno, comporta probabilità che il sistema non funzioni più o che ci siano gravi disfunzionamenti.

E di qui la necessità di una sostituzione completa.

Il rischio è quindi di dover intervenire, causando danni.

Peraltro c’è un’altra insidia, di cui tener conto.

Il bonus copre solo gli interventi direttamente finalizzati all’efficientamento energetico. Se quindi tali interventi comportano anche altri tipi di interventi, fuori del campo di diretta applicazione del Bonus 110%, questi non sono coperti e bisogna pagarli di tasca propria.

Nell’esempio in questione, potrebbe significare dover sostituire l’intero sistema antifurto, con relativi oneri a proprio carico.

E se quindi si è in condominio e non si desidera un intervento nel proprio immobile?

Sempre considerando l’esempio in questione, va ricordato che interventi come quelli su infissi e serramenti, non possono essere imposti dall’assemblea condominiale.

Ogni condomino decide autonomamente per il proprio immobile.

Ne è riprova, ad esempio, il fatto che se un condomino decide di riverniciare i propri infissi o serramenti, la relativa spesa è completamente a suo carico.

Ma ne è riprova anche il fatto che, in materia di sostituzione di infissi, se l’assemblea decide a favore, la delibera riguarda in genere, in analoghi casi, gli infissi che servono le parti comuni, come il vano scale.

Sempre nell’esempio in questione, risulta quindi evidente la seguente situazione. Probabilmente ogni singola unità immobiliare privata, difficilmente potrebbe raggiungere un miglioramento di due classi energetiche, senza effettuare entrambi gli interventi consigliati.

Dal momento che trattasi di appartamenti con medesime caratteristiche tecnico-costruttive.

Ma, dal momento che ogni condomino decide autonomamente, la soluzione migliore è la seguente: ogni condomino decida autonomamente per la propria abitazione, e sarà probabilmente ammissibile il Bonus 110% solo in quelle unità, dove si potranno effettuare, senza problemi, tutti gli interventi previsti.

L’assemblea condominiale potrà decidere solo in relazione alle parti comuni, come gli infissi sul vano scale.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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