A marzo l’attenzione dei mercati finanziari si è concentrata in particolar modo sul comparto bancario. Tutto ha avuto inizio con l’improvviso fallimento della Silicon Valley Bank (SVB), seguito poi dal doppio salvataggio della Credit Suisse in Europa e della First Republic Bank negli USA.
Nel giro di poche sedute di Borsal’intero comparto bancario è finito sotto i riflettori. Gli operatori hanno subissato di vendite i listini, i quali va detto hanno finora recuperato quasi tutto il terreno perso.
Per il piccolo investitore la domanda principale è stata invece un’altra: i miei soldi sono al sicuro? Un riferimento che spesso coinvolge tanto le somme libere presenti sul deposito bancario quanto quelle investite in strumenti di investimento emessi dalla banca. Può trattarsi tanto dello stesso istituto presso cui si è aperto il rapporto di conto o deposito quanto di una banca diversa dalla prima. Cioè azioni, obbligazioni e pronti contro termine emessi dalla banca sono tutelati fino a 100.000 euro come per i soldi sul conto?
I depositi bancari
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Per i depositi bancari l’ordinamento (Direttiva 2014/49/UE, recepita nel TUB) ne prevede la tutela attraverso il sistema di garanzia dei depositi. In Italia operano infatti due soggetti distinti con medesime finalità, il FITD, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e il FGDCC, Fondo Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo. Sono consorzi di diritto privato cui aderiscono le banche all’uno o all’altro soggetto a seconda della natura della banca in questione.
Il FITD è sorto nel 1987 e in principio vi si aderiva su base volontaria, passaggio poi divenuto obbligatorio con il recepimento delle Direttive UE. I mezzi finanziari di cui il Fondo dispone sono invece messi a disposizione dagli stessi istituti aderenti.
Il portale istituzionale riporta l’elenco delle banche che vi aderiscono e il suo scopo è, appunto, quello di garantire i depositi raccolti dai soggetti aderenti. In pratica il depositante riceve tutela dal FITD se la sua banca (ivi aderente) è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (LCA).
I depositi sono garantiti fino a 100mila € per ogni depositante e per singola banca. Invece nel caso del conto cointestato si procede a dividere il saldo in parti uguali tra gli intestatari. Gli eventuali importi eccedenti tale soglia sono iscritti nel passivo dell’istituto in LCA e possono eventualmente concorrere ai riparti di liquidazione.
Il perimetro di tutela del FITD
La tutela dei depositi è indubbiamente alla base del rapporto fiduciario depositante-banca. Ma qual è l’esatto perimetro operativo, ossia di tutela, del FITD in caso di LCA di una banca?
Le regole su questo fronte sono abbastanza chiare. La tutela del Fondo si estende ai soli fondi, in euro e in valuta, acquisiti dalle banche e con obbligo di restituzione sotto forma di depositi o altra forma. Parimenti vi rientrano gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.
Detta diversamente, quindi, la tutela del FITD coinvolge i c/c, gli assegni circolari, i certificati di deposito e i depositi a risparmio liberi o vincolati. Quest’ultimi, in particolare, ad aprile si rivelano molto remunerativi anche sulle corte scadenze.
Azioni, obbligazioni e pronti contro termine emessi dalla banca sono tutelati fino a 100.000 euro come per i soldi sul conto?
E cosa avviene, invece, con riferimento alle altre principali asset class attraverso cui una banca raccoglie fondi e in cui investe il piccolo risparmiatore? Pensiamo a bond e azioni bancarie o altri strumenti come i PCT (pronti contro termine) emessi dalla banca in dissesto e posta in LCA.
La risposta è purtroppo negativa semplicemente perché non rientrano nel perimetro della tutela offerta da FITD e FGDCC. Quest’ultima si estende solo alle tipologie di fondi su citate. Invece azioni, obbligazioni (alcune molto interessanti) e pronti contro termine rientrano nelle categorie del capitale di rischio e dei prestiti.
Cosa è il CACs per i Governi che fanno parte della UE?
Introdotte nel 2013 sono le clausole di azione collettiva. Quando uno Stato si trova in difficoltà può chiedere ai possessori di obbligazioni di accettare il taglio del valore nominale del titolo, o la riduzione delle cedole o l’allungamento delle scadenze. In sostanza, trattasi di una ristrutturazione del debito.