L’amministrazione che ha elevato la multa ha l’onere di dimostrare che l’autovelox aveva la presegnalazione obbligatoria. E’ un vantaggio che avete nel ricorso contro la multa per autovelox. Se l’amministrazione non aveva messo la presegnalazione, o non riesce a dimostrare in giudizio di averla messa, avete ottime possibilità di vincere il ricorso.
Lo afferma il Giudice di Pace di Gallipoli nella recente sentenza 688 del 2020. L’amministrazione ha il dovere di rendere noto agli automobilisti che su quel tratto di strada c’è strumentazione per il controllo elettronico della velocità. In caso di ricorso l’amministrazione deve dimostrare questo fatto in giudizio. Se siete sicuri che non ci fosse il cartello di preavviso impugnate la multa. Sarà impossibile per l’amministrazione dimostrare la presenza di un preavviso che non c’era.
Avete un vantaggio nel ricorso contro la multa per autovelox
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Nel ricorso che è stato deciso con la sentenza che commentiamo oggi per voi è successo proprio questo. L’automobilista ha impugnato il verbale della Polizia sostenendo, tra l’altro, il mancato preavviso della presenza dell’apparecchio. Il Giudice ha richiamato un principio fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione. Quello secondo cui i fatti che rendono legittima la sanzione devono essere dimostrati dall’amministrazione che ha emesso quella sanzione. In quel caso addirittura la Polizia non si era nemmeno costituita in giudizio. Evidentemente sapevano bene che non avrebbero potuto dimostrare di aver apposto la regolare pre segnalazione.
Siamo certi che l’amministrazione abbia sempre l’obbligo di fornire all’automobilista questo preavviso? Si, ne siamo certi. Infatti il Giudice di Pace afferma che l’amministrazione ha un vero e proprio obbligo in tal senso. Ciò perché i sistemi di rilevamento della velocità non hanno solo uno scopo sanzionatorio. Anzi hanno prima di tutto funzione educativa della guida. In assenza di questo avvertimento, che serve ad educare l’automobilista ad una condotta di guida più prudente, la sanzione è nulla.
In particolare l’art. 142 comma 6 bis del Codice della Strada impone l’obbligo di preavviso.
Ricordatevi questo semplice, ma decisivo elemento, se dovete impugnare una multa per eccesso di velocità