Attenzione, se prendiamo nostro figlio a scuola con 10 minuti di anticipo, senza avvisare, possiamo incorrere in un reato!

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Vediamo cosa ha deciso la Cassazione con riguardo ad fatto verificatosi a scuola. Nella specie, la madre di un bambino si era recata in classe prelevando il figlio, senza aver preventivamente avvisato. Aveva fatto ciò, entrando dalla porta posteriore dell’istituto scolastico, inavvertitamente, così interrompendo la lezione con 10 minuti di anticipo. Sicchè, la Cassazione ha ravvisato in siffatto comportamento, il reato di interruzione di un ufficio, servizio pubblico o di pubblica utilità, ex art. 340 c.p.. La sentenza di che trattasi è la n. 28213/2020 della Cassazione. Ma vediamo, più nel dettaglio, come la Suprema Corte è addivenuta ad una tale soluzione. Prima ancora di passare alle motivazioni, comunque, il messaggio sembra essere il seguente: “attenzione, se prendiamo nostro figlio a scuola con 10 minuti di anticipo, senza avvisare, possiamo incorrere in un reato!”.

Esaminiamo le motivazioni della sentenza

Ciò che ha indotto la Cassazione a decidere, nel caso concreto, per la sussistenza del reato di turbamento di un pubblico servizio, è stata la dinamica dei fatti. La madre, infatti, nell’introdursi senza avvertire all’interno dell’istituto, prima che fossero terminate le lezioni, aveva aggredito il personale della scuola. In tal modo, aveva ingenerato uno stato di turbamento negli studenti e negli insegnanti, costringendoli ad interrompere le  attività per 10 minuti. Pertanto, nonostante le difese della madre che adduceva la lievità del danno e l’assenza di dolo, la Corte è stata irremovibile.

Ha dedotto, infatti, che non occorre che l’ufficio o il servizio siano interrotti definitivamente, bastando il mero turbamento del suo ordinato e regolare svolgimento. Il reato, non a caso, richiederebbe la sola consapevolezza di poter provocare, con la propria condotta, l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio. Senonchè, l’accettazione del relativo rischio, integrerebbe il dolo, necessario alla configurazione del reato. Inoltre, gli Ermellini, hanno escluso anche la causa di non punibilità in quanto, nel corso del processo, era stato riscontrato che detto comportamento non era isolato. Diverse volte, infatti, l’imputata si era recata nella scuola senza rispettare le regole di comportamento. E, lo aveva fatto aggredendo, accusando, minacciando insegnanti e operatori scolastici per difendere il figlio.

Quest’ultimo, a sua volta, era stato ripreso a causa di condotte violente e aggressive nei confronti di compagni e insegnanti. Quindi, diciamo anche che le massime vanno sempre contestualizzate ossia lette con riguardo al caso concreto, nella sua specialità. Tuttavia, in casi come quello di specie, è bene fare attenzione perché se prendiamo nostro figlio a scuola con 10 minuti di anticipo, senza avvisare, possiamo incorrere in un reato!

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