Una pratica molto comune e diffusa in Italia è quella di sbattere tappeti, panni e tovaglie dalla finestra. Per quanto comune e diffusa, appunto, questa pratica può essere anche molto fastidiosa per i nostri vicini. Soprattutto quando abitiamo in un condominio e magari ad un piano alto. Questo sia per il rumore, e dunque il disturbo, prodotto nell’azione di percuotere l’oggetto da pulire, sia per la possibilità che dei piccoli oggetti cadano nella proprietà dei condomini o dei vicini.
Ci si chiede allora se sia consentito dalla legge sbattere tappeti e panni dalla finestra liberamente, oppure se esistano delle previsioni più specifiche. In realtà la prima cosa da controllare è il regolamento di condominio. Infatti molto spesso il regolamento condominiale contiene delle norme particolari per questi casi. Anche se il regolamento non dovesse vietare espressamente lo sbattere i panni dal balcone potrebbe pure farlo in maniera implicita e tacita.
Il regolamento di condominio e la giurisprudenza
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Infatti, è possibile che il regolamento di condominio preveda il divieto di fare rumore in determinati orari. Vietando così tacitamente, in quelle fasce orarie, la possibilità di sbattere i panni. Se, però, nulla dovesse prevedere il regolamento di condominio, allora, interviene la giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49983 del 2015, si è occupata del problema. Dunque, attenzione perché sono queste le conseguenze legali di sbattere i panni al balcone secondo i giudici.
Il ricorrente ha chiesto alla Corte se sbattere i panni o i tappeti incautamente dalla finestra o dal balcone possa costituire reato. I reati che il ricorrente aveva sottoposto ai giudici, invero, erano due. Il primo era il reato di disturbo alla quiete pubblica. Il secondo era il getto di cose pericolose oppure atte ad imbrattare. La Corte ha negato la possibilità di configurazione del reato di disturbo alla quiete pubblica sbattendo tappeti.
Attenzione perché sono queste le conseguenze legali dello sbattere tappeti e panni dalla finestra o dal balcone in condominio
Infatti, la giurisprudenza ritiene che si ha disturbo alla quiete pubblica solo quando il rumore prodotto arrechi fastidio ad una pluralità indeterminata di persone. Mentre se il rumore molesto è udibile solo da una cerchia ristretta di persone al massimo si configura un illecito di tipo civile.
Allo stesso modo non è configurabile nemmeno il reato di getto di cose pericolose o atte a imbrattare. Infatti questo reato, secondo i giudici, vuole punire comportamenti che mirino a mettere in pericolo una pluralità di soggetti. Mentre il semplice scuotimento di un tappeto con la caduta di qualche briciola non può integrare questo tipo di reato.