La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto a seguito del decesso di un pensionato a favore dei familiari superstiti. L’importo, in particolare, è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al dante causa. Inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del pensionato. Proprio come illustrato nell’articolo “Importo della pensione di reversibilità anche al figlio maggiorenne e disoccupato”.
La pensione di reversibilità spetta anche in ipotesi di unioni civili, qualora si verifichi il decesso del partner. Tuttavia, attenzione perché secondo la Cassazione la pensione di reversibilità non arriva in questi casi, ed ecco di seguito illustrato il perché.
Con la Legge n.76/2016 i diritti delle coppie che hanno contratto un’unione civile sono parificate, sotto il profilo giuridico, a quelle che si sposano con rito civile o religioso. Pertanto, esattamente come la pensione di reversibilità è prevista a favore del coniuge, a seguito del decesso dell’altro coniuge, così spetterà all’altro partner nell’unione civile. Ciò non vale per le coppie di fatto. Infatti in questo caso la legge non consente al convivente di percepire la reversibilità, in quanto la convivenza non viene equiparata al vincolo matrimoniale.
Attenzione perché secondo la Cassazione la pensione di reversibilità non arriva in questi casi
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Tuttavia recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento affermando che la reversibilità in questa ipotesi non trova applicazione. In particolare, con la sentenza n. 24694/21 ha dichiarato l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della Legge n.76/2016 ai fini previdenziali.
In particolare, la Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto alla reversibilità al convivente dopo la morte del titolare della pensione, avvenuta prima del 2016. Ciò in virtù del principio secondo cui la pensione di reversibilità sia una forma di tutela volta a garantire ai superstiti un’esistenza dignitosa.
La Cassazione ha invece ritenuto che la Legge n.76/2016 non è applicabile retroattivamente, rimarcando la differenza tra unione civile e convivenza di fatto. Ciò ai sensi dell’art. 11 delle preleggi del Codice Civile, in base al quale la legge dispone solo per il futuro.
I conviventi, nel caso specifico, non si erano mai legati in un’unione civile, in quanto il titolare della pensione era deceduto prima del 2016. Pertanto senza una dichiarazione formale e consapevole dei conviventi innanzi all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, non può parlarsi di unione civile. Tale dichiarazione è indispensabile ai fini dell’unione civile, a nulla rilevando che la convivenza era stabile e duratura e l’iscrizione nelle liste del Comune.
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