Tra le forme di investimento più diffuse presso il piccolo risparmiatore troviamo i buoni fruttiferi postali (BFP). Al momento in cui scriviamo, è questo il buono fruttifero più ricco ma bisogna stare attenti a un particolare.
Sono prodotti emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti tramite il canale di Poste Italiane. Si tratta pertanto di strumenti di investimento garantiti dallo Stato e non hanno costi di sottoscrizione, di gestione o rimborso. Sugli interessi attivi (abbiamo già visto quali sono i rendimenti offerti dai BFP) si applica l’aliquota fiscale del 12,50%, mentre sono esenti da imposta di successione.
Tuttavia, sui BFP si applica l’imposta di bollo e ci sono alcuni elementi da tenere a mente. Facciamo chiarezza al riguardo, dunque attenzione perché il 31 dicembre sui buoni fruttiferi postali si applica questa imposta e si calcola così.
L’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali emessi dopo il 2009
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Al pari degli altri strumenti finanziari depositati, la legge prevede un prelievo erariale alla fonte dato appunto dall’imposta di bollo.
Sui BFP cartacei emessi dopo il 2009 e i buoni dematerializzati l’imposta è calcolata sul valore di tutti i buoni aventi medesima intestazione. Tuttavia, il loro valore effettivo di rimborso, al netto degli oneri fiscali, deve eccedere i 5mila euro complessivi.
L’imposta viene applicata solo dal 2012 con le seguenti aliquote: 0,10% nel 2012, 0,15% nel 2013 e 0,20% a partire dal 2014. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013 l’imposta prevede un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 per il solo anno 2012.
Quindi al 31 dicembre di ogni anno si appura anzitutto che il valore complessivo di rimborso in buoni di un risparmiatore ecceda i 5mila euro. In caso affermativo si procede al calcolo annuo dell’imposta (minimo 1 euro) sul valore nominale di ogni buono. Infine l’imposta viene congelata ed è dovuta all’atto di rimborso del titolo.
In merito ai BFP emessi prima del 2009
Sui titoli cartacei emessi prima del 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo. Anche in questo caso l’imposta si applica solo dal 2012, come nel caso precedente, ed è dovuta per un importo pari a 2 euro per singolo buono.
In particolare, va ricordato che i buoni cartacei emessi prima del gennaio 2019 non si sommano con altri prodotti finanziari eventualmente detenuti. Può trattarsi di altri buoni dematerializzati e cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2019, fondi comuni d’investimento, depositi vincolati, etc.
Infine, il loro valore non concorre ai fini della verifica del limite complessivo di esenzione dei 5mila euro.
Attenzione perché il 31 dicembre sui buoni fruttiferi postali si applica questa imposta e si calcola così
Dal 2018, anno di entrata in vigore della MIFID2, la rendicontazione del deposito avviene ogni 3 mesi, per cui l’imposta di bollo segue questa periodicità. Al riguardo si dice che l’imposta è calcolata in base al criterio “pro-rata temporis”.
Prendiamo quindi il caso di un risparmiatore che per tutto il 2021 avesse avuto in portafoglio BFP per un controvalore di 20mila euro. Il calcolo da fare sarebbe:
(euro 20.000 X 0,20%) = 40 euro di imposta di bollo, ossia 10 euro a trimestre.
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