Attenzione alla quota degli eredi perché l’assicurazione sulla vita sarà così ripartita se lo stipulante non ha previsto questo aspetto

eredità

Un tema complesso e che genera incomprensioni e dubbi è quello sull’entità dei lasciti che vogliamo trasmettere dopo la morte. Talvolta, per risolvere il problema e per fornire una tutela ulteriore, molte persone preferiscono stipulare alcune forme di polizza assicurativa presso istituti specializzati. In questo modo, si firmano dei contratti volti ad assicurare sé stessi o terzi in caso di pericoli o di morte. Addirittura, molti potrebbero non essere a conoscenza dell’esistenza di somme anche ingenti di cui hanno diritto in seguito a questi accordi. Così, potrebbero rivolgersi a questo ente per scoprire se sono beneficiari di qualche indennizzo.

Oggi consideriamo un aspetto su cui non tutti si soffermano. Riguarda la stipula della polizza in quanto tale. In particolare, l’aspetto da tenere in considerazione riguarda quanti firmano un contratto di assicurazione sulla vita per terzi. Il problema sorge quando il beneficiario premuore rispetto allo stipulante. In questa situazione, dovremmo fare attenzione alla quota degli eredi, perché l’assicurazione rischia di non rispettare la volontà dello stipulante. Questi si potrà tutelare solo tenendo a mente le conclusioni formulate di recente dai giudici.

Una definizione generica è rischiosa

Ci si potrebbe chiedere cosa avviene se il beneficiario muore prima dello stipulante. Abbiamo visto di recente che i giudici della Cassazione (sentenza numero 11421 del 2021) hanno dichiarato che il diritto di riscuotere la somma appartiene a tutti gli eredi se questi sono stati indicati genericamente nel momento della stipula. Se non specificato diversamente, la suddivisione della polizza tra gli eredi avverrà non tramite quote, ma in parti uguali tra gli aventi diritto. Questo, dunque, non coincide con le previsioni di legge che riguardano normalmente l’asse ereditario. In base a queste, i parenti hanno diritto a quote di ammontare diverso in base alla prossimità del vincolo e alle volontà del defunto.

La Corte ha poi specificato che, in caso di premorienza di uno dei beneficiari, il diritto alla prestazione viene trasmesso ulteriormente ai suoi eredi. In questo caso, però, i singoli eredi avranno diritto ad una percentuale della quota secondo le proporzioni assegnate dalla legge o dal testamento. I soldi dello stipulante, seguendo questo criterio, potrebbero dunque giungere in proporzioni non volute o a persone non immaginate al momento della stipula. Per evitare questa situazione, lo stipulante deve tenere in considerazione due aspetti al momento della conclusione della polizza. In primo luogo, può decidere di definire espressamente le persone cui spetteranno diritti sulla prestazione assicurativa. Potrà cioè esprimere, in sede di designazione, cosa avverrà in caso di premorienza di uno dei beneficiari. In questo caso, cioè, potrà indicare in maniera esplicita e precisa le quote degli eredi destinatari.

Attenzione alla quota degli eredi perché l’assicurazione sulla vita sarà così ripartita se lo stipulante non ha previsto questo aspetto

Alternativamente, potrà compiere una revoca esplicita in un momento successivo alla stipula e alla premorte del beneficiario. Attenzione invece all’eventuale testamento dello stipulante concernente genericamente la rimodulazione delle quote ereditarie. Infatti, queste non sarebbero considerate una revoca esplicita. Spetta dunque allo stipulante fare chiarezza in merito. Anche perché i beneficiari sopravvissuti potrebbero immaginare di ricevere una quota ben maggiore rispetto all’automatica rimodulazione che potrebbe avvenire.

Diversamente, l’ordinamento considera il silenzio del contraente quale un indizio della sua volontà di beneficiare tutti gli eredi in parti uguali. E, di conseguenza, parteciperanno anche gli eredi del beneficiario premorto per la quota di loro spettanza.

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