Attenzione alla posta che arriva, dopo queste comunicazioni, l’INPS sospende la prestazione economica d’invalidità

INPS

La Redazione sempre con gli occhi puntati verso la salvaguardia dei diritti e interessi dei Lettori, quest’oggi, illustra l’importanza di un recente messaggio pubblicato dall’INPS. Ovvero del messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021. Da ora in poi, in materia di invalidità, sarà necessario prestare attenzione alla posta che arriva, dopo queste comunicazioni, l’INPS sospende la prestazione economica d’invalidità

La Legge n.114/2014, in ordine agli accertamenti sanitari di revisione dei requisiti d’invalidità, ha previsto che durante l’espletamento delle visite, i beneficiari conservino i diritti. Inoltre, ha previsto che la convocazione a visita, qualora sia prevista la revisione, sia di competenza dell’INPS.

Ecco perché, l’Ente ha provveduto a disciplinare le conseguenze derivanti dalle assenze a visita, tenendo presente l’esito della comunicazione postale. Ecco perché è molto importante non sottovalutare le comunicazioni postali provenienti dall’INPS, quando si percepiscono determinate prestazioni.

Attenzione alla posta che arriva, dopo queste comunicazioni, l’INPS sospende la prestazione economica d’invalidità

L’INPS, con il suddetto messaggio, detta nuove indicazioni procedurali, in materia di visite di revisione dei requisiti per l’invalidità.

Infatti, qualora l’interessato non vada a visita di revisione, nel giorno stabilito nella convocazione, opererà da quella data la sospensione della prestazione economica. Ovvero dalla data indicata della convocazione a visita. Ciò a partire dal 6 maggio 2021, data di pubblicazione del messaggio.

Tanto avverrà a prescindere dall’esito della comunicazione postale. Il mancato incasso della prestazione, si verificherà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Ecco cosa potrà fare l’interessato

L’INPS invierà all’interessato una comunicazione con cui si informerà dell’avvenuta sospensione, a causa dell’assenza alla visita di revisione. Contestualmente, si inviterà l’interessato a presentare nel termine di 90 giorni, alla Struttura territorialmente competente, idonea giustificazione dell’assenza.

Qualora l’interessato, presenti una idonea e fondata giustificazione, sanitaria o amministrativa, dell’assenza, l’INPS riavvierà tutto l’iter del procedimento di revisione. E si inoltrerà un’altra convocazione. Qualora, però, l’interessato non si presenti neanche a questa seconda convocazione, il beneficio economico sarà revocato a far data dalla sospensione.

Qualora la giustificazione non sia ritenuta idonea o non sia presentata entro i termini richiesti, l’INPS procederà automaticamente alla definitiva revoca della prestazione d’invalidità. La definitiva revoca, a partire dalla data di sospensione, sarà comunicata con apposita comunicazione.

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