La Redazione sempre con gli occhi puntati verso la salvaguardia dei diritti e interessi dei Lettori, quest’oggi, illustra l’importanza di un recente messaggio pubblicato dall’INPS. Ovvero del messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021. Da ora in poi, in materia di invalidità, sarà necessario prestare attenzione alla posta che arriva, dopo queste comunicazioni, l’INPS sospende la prestazione economica d’invalidità
La Legge n.114/2014, in ordine agli accertamenti sanitari di revisione dei requisiti d’invalidità, ha previsto che durante l’espletamento delle visite, i beneficiari conservino i diritti. Inoltre, ha previsto che la convocazione a visita, qualora sia prevista la revisione, sia di competenza dell’INPS.
Ecco perché, l’Ente ha provveduto a disciplinare le conseguenze derivanti dalle assenze a visita, tenendo presente l’esito della comunicazione postale. Ecco perché è molto importante non sottovalutare le comunicazioni postali provenienti dall’INPS, quando si percepiscono determinate prestazioni.
Attenzione alla posta che arriva, dopo queste comunicazioni, l’INPS sospende la prestazione economica d’invalidità
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L’INPS, con il suddetto messaggio, detta nuove indicazioni procedurali, in materia di visite di revisione dei requisiti per l’invalidità.
Infatti, qualora l’interessato non vada a visita di revisione, nel giorno stabilito nella convocazione, opererà da quella data la sospensione della prestazione economica. Ovvero dalla data indicata della convocazione a visita. Ciò a partire dal 6 maggio 2021, data di pubblicazione del messaggio.
Tanto avverrà a prescindere dall’esito della comunicazione postale. Il mancato incasso della prestazione, si verificherà il primo mese successivo a quello della sospensione.
Ecco cosa potrà fare l’interessato
L’INPS invierà all’interessato una comunicazione con cui si informerà dell’avvenuta sospensione, a causa dell’assenza alla visita di revisione. Contestualmente, si inviterà l’interessato a presentare nel termine di 90 giorni, alla Struttura territorialmente competente, idonea giustificazione dell’assenza.
Qualora l’interessato, presenti una idonea e fondata giustificazione, sanitaria o amministrativa, dell’assenza, l’INPS riavvierà tutto l’iter del procedimento di revisione. E si inoltrerà un’altra convocazione. Qualora, però, l’interessato non si presenti neanche a questa seconda convocazione, il beneficio economico sarà revocato a far data dalla sospensione.
Qualora la giustificazione non sia ritenuta idonea o non sia presentata entro i termini richiesti, l’INPS procederà automaticamente alla definitiva revoca della prestazione d’invalidità. La definitiva revoca, a partire dalla data di sospensione, sarà comunicata con apposita comunicazione.
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