Attenzione ai permessi Legge 104 e al congedo straordinario perché si possono fruire anche in caso di ricovero se si verificano queste condizioni

legge 104

Una delle condizione per fruire dei permessi Legge 104 e il congedo Legge 151 di due anni retribuiti, è l’assenza del ricovero del disabile che si assiste. Per entrambe le agevolazioni si intende il ricovero a tempo pieno (24 ore). Non sono considerati i ricoveri in day hospital. Ma attenzione ai permessi Legge 104 e al congedo straordinario perché si possono fruire anche in caso di ricovero se si verificano queste condizioni. L’INPS ha previsto delle eccezioni con la circolare n. 155/2020 dove evidenzia i casi che permettono di fruire delle due agevolazioni. Vediamo di cosa si tratta.

Attenzione ai permessi Legge 104 e al congedo straordinario perché si possono fruire anche in caso di ricovero se si verificano queste condizioni

Nella circolare INPS al punto 3 si legge che per ricovero a tempo pieno del familiare disabile si intende  un fattore temporale di ventiquattro ore. Il ricovero deve essere presso una struttura ospedaliera o anche simile (privata o pubblica), che assicuri assistenza sanitaria continua.

Con assistenza sanitaria continua l’INPS crea una netta distinzione verso le altre strutture che prestano assistenza non continua. In questo modo si intuisce che è possibile fruire delle agevolazioni per il familiare d’assistere a determinate condizioni.

Inoltre, bisogna precisare che il lavoratore può fruire dei permessi Legge 104 sia in giorni sia in ore in base alle proprie esigenze.

Strutture con assistenza non continua

La circolare INPS apre la possibilità a fruire dei permessi Legge 104 e congedo straordinario D.Lgs 151 per prestare assistenza al familiare ricoverato.

Nello specifico è possibile fruire dei permessi e del congedo se il familiare è ricoverato nelle strutture residenziale di tipo sociale, ad esempio: alloggio comunità, casa famiglia o casa di riposo.

La condizione è che in tale strutture la prestazione sanitaria non è continua.

Quindi, il lavoratore può fruire dei tre giorni di permesso anche in modo frazionato e del congedo straordinario di due anni. Entrambe le misure sono retribuite e il periodo di astensione lavorativa è coperto da contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici.

Approfondimento

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