Compiere lavori in casa è un’azione che potrebbe riguardare ciascuno di noi. Spesso si tratta di un vero e proprio investimento: spendiamo una cifra anche consistente per migliorie che nel lungo termine ci faranno risparmiare. Altre volte si tratta di interventi meramente estetici o funzionali. Pensiamo a tutte le operazioni di taglio di alberi o che riguardano la pittura di un immobile.
Di certo si tratta spesso di lavori che presentano una qualche percentuale di pericolo: scale, macchinari, operazioni ad una certa altezza sono tutti aspetti che potrebbero diventare di rilievo e che non dobbiamo mai sottovalutare.
La ragione è semplice. Nel nostro ordinamento la colpa di un danno può estendersi da chi lo ha materialmente commesso a quanti a vario titolo lo abbiano consentito. Pensiamos all’esempio del cane che fugge al padrone e che per attraversare la strada causa dei danni. Recentemente la Cassazione ha emesso una sentenza che ha sbalordito il padrone del cane.
Le sentenze
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Allo stesso modo, la Cassazione ha di recente chiarito con la sentenza 40922/2018 un aspetto che dovremmo tenere in massima considerazione. Anche il committente non professionale (dunque il privato cittadino) può essere chiamato a rispondere dei danni commessi e subiti dall’appaltatore qualora non abbia redatto un documento di valutazione dei rischi e non abbia proceduto alla nomina del cosiddetto responsabile dei lavori. Dobbiamo fare attenzione ai lavori di edilizia e di sistemazione del giardino, perché potremmo assumerci gravose conseguenze.
Questa figura, infatti, assume la responsabilità di provvedere alla sicurezza dell’appaltatore (e dei lavoratori). Questa figura è stata introdotta con il D. lgs. 81/2008. La sua nomina è facoltativa, ma importante. Può essere chiunque, ma deve ricevere una delega dal committente. Può trattarsi di un lavoratore subordinato oppure di uno autonomo. Di certo la sua nomina consente ad un committente privo di nozioni tecniche di rilievo di spostare la gestione della sicurezza su un altro soggetto più competente. I suoi compiti sono vari: segnalare i pericoli precedenti all’inizio dei lavori e provvedere alla loro eliminazione.
La sua presenza e nomina non esclude una residuale possibilità di responsabilità in capo al committente. In particolare, si tratterebbe della cosiddetta “culpa in eligendo”, ovvero la colpevole scelta di un’impresa esecutrice non conforme alle disposizioni di legge vigente. Un’altra sentenza comunque definisce i contorni entro cui termina la responsabilità del committente privato.
Attenzione ai lavori di edilizia e sistemazione del giardino perché saremo responsabili dei danni avvenuti in queste circostanze
La responsabilità del committente in merito all’integrità fisica del lavoratore non è automatica, come confermato dalla sentenza 29582/2017. Nel caso concreto, un lavoratore aveva chiesto il risarcimento per danni relativi all’infortunio avvenuto nel corso di un lavoro edilizio. La ditta committente però rispondeva che non poteva ritenersi responsabile per le attività svolte dal lavoratore diverse da quelle pattuite. Non esisteva concretamente, dunque, il nesso causale tra il dovere di prevenire e scongiurare i pericoli rispetto all’infortunio. I giudici hanno confermato questa visione escludendo la responsabilità diretta ed automatica per il fatto.
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