Attenzione a tutti i casi in cui spetta il congedo per maternità per non perdere nessun diritto

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Tutte le lavoratrici sanno di avere diritto ad un periodo di astensione dal lavoro in concomitanza di gravidanza e nascita. Le normative in materia, però, sono dettagliate ed è bene fare attenzione a tutti i casi in cui spetta il congedo per maternità per non perdere nessun diritto.

La durata del congedo di maternità

Per le lavoratrici dipendenti è previsto un periodo di astensione obbligatoria più altri facoltativi.

Di solito si tratta di 5 mesi, di cui 2 prima del parto e tre successivi. La dipendente può, però, scegliere di assentarsi per un solo mese prima del parto e prendere gli altri 4 dopo la nascita. È anche possibile usufruire di tutti e 5 i mesi dopo il parto e niente prima. È una novità introdotta dal 01.01.2019.

Attenzione a tutti i casi in cui spetta il congedo per maternità per non perdere nessun diritto

Esiste una notevole flessibilità in materia, anche tenendo conto delle condizioni di salute della donna. Pertanto, per gravi e motivate ragioni di salute, i mesi di congedo possono essere anticipati o posticipati rispetto alla previsione di massima di legge. La lavoratrice deve dichiarare che intende avvalersi della flessibilità appena descritta entro il settimo mese di gravidanza. Dovrà anche produrre un certificato di un medico specializzato iscritto al servizio sanitario nazionale che attesti le ragioni di salute per cui chiede la flessibilità. In caso di posticipazione del congedo, infatti, il medico deve attestare che quel rinvio non pregiudica né la salute della madre né quella del bambino.

Gravidanze a rischio o mansioni pericolose

In questo caso si può anticipare il congedo fino a tre mesi. Le norme di riferimento sono l’Art. 17 del Decreto Legislativo 151/2001 e la Circolare Ministero Lavoro 2 del 2012.

Anche la ASL può imporre la sospensione dal lavoro, se la gravidanza presenta gravi complicanze o nel caso in cui la madre presenti patologie che la gravidanza potrebbe aggravare senza un adeguato riposo.

Le condizioni del luogo di lavoro

La lavoratrice ha diritto di chiedere il congedo all’Ispettorato del Lavoro se l’ambiente in cui l’attività si svolge può provocare pregiudizio alla sua salute o a quella del bambino. In questo caso dopo 7 giorni dalla domanda scatta il silenzio assenso e la domanda di congedo si intende accolta.

In caso di adozione

Anche in questo caso spettano 5 mesi complessivi di congedo. Si comincia a contarli dall’inserimento del bambino in famiglia o dal suo ingresso in Italia, se si tratta di adozione internazionale.

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