Il legislatore per fornire un maggiore sostegno alla genitorialità ha introdotto l’assegno unico per le famiglie con figli a partire dal 7° mese di gravidanza. Tale sostegno è unico perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico. È universale perché ricomprende, ad eccezione del Bonus asilo, le altre misure a sostegno delle famiglie, come il Bonus bebè e l’assegno al nucleo familiare. In particolare con l’introduzione dell’assegno unico la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare ha subito delle modifiche. Da marzo 2022 non sono più riconosciute le prestazioni dell’assegno per il nucleo familiare e assegni familiari riferite alle famiglie con figli e orfanili. Per queste è subentrato l’assegno unico.
Mentre continueranno ad essere erogate quelle per i nuclei composti unicamente dai coniugi, fratelli, sorelle e nipoti d’età inferiore a 18 anni. Nonché senza limiti d’età qualora si trovino per infermità, difetto fisico/mentale nell’assoluta impossibilità di lavorare, nel caso di orfani senza diritto alla pensione ai superstiti. Pertanto dal 1° marzo qualora nella famiglia vi sia almeno un figlio a carico d’età inferiore a 21 anni non possono più richiedersi gli ANF. Bensì esclusivamente l’assegno unico. Mentre al raggiungimento del 21° anno dei figli, qualora non disabili, si potrà presentare domanda per gli ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli. Ad esempio per il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Arriva il conguaglio dell’assegno per il nucleo familiare ecco per quali lavoratori
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Con il messaggio n. 4167/2022, l’INPS fornisce le indicazioni ai fini del conguaglio degli ANF a favore dei lavoratori destinatari dell’assegno d’integrazione salariale, AIS. Ovvero dell’assegno erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale. Da gennaio 2022 ai lavoratori destinatari dell’AIS spetta in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’ANF. La predetta tutela dal 1° marzo è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico. L’INPS pertanto fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare. In particolare spettanti ai lavoratori per il periodo in cui sono destinatari delle integrazioni salariali decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Cosa dovranno fare i datori di lavoro
I datori di lavoro dovranno compilare l’elemento “InfoAggcausaliContrib”. In particolare nell’elemento “CodiceCausale” dovranno indicare il codice già in uso con il significato Conguaglio ANF art.1, co. 212 L. 234/21. Questo codice potrà utilizzarsi sia per il conguaglio relativo al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati, ovvero corrisposti dal 1° gennaio 2022. Nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” inseriranno il ticket ottenuto nell’apposita funzione prevista nella procedura d’inoltro della domanda al Fondo. Nell’elemento “AnnoMeseRif” si dovrà indicare l’anno e il mese di riferimento. Infine nell’elemento “ImportoAnnoMeseRIF” si indicherà l’importo conguagliato relativo al mese di riferimento della prestazione. Qualora l’attività sia cessata, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata mediante il flusso regolarizzativo dell’ultimo mese d’attività.